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Ok della Corte dei conti al decreto sull’alloggio sociale

Ok della Corte dei conti al decreto sull’alloggio sociale

I contributi ai privati per l’edilizia pubblica non saranno aiuti di Stato. Introdotti principi di ecosostenibilità

Vedi Aggiornamento del 10/03/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 10/03/2009
29/05/2008 - È stato registrato dalla Corte dei conti il decreto interministeriale per la definizione di alloggio sociale concordato nella scorsa legislatura con la conferenza unificata stato, regioni e comunità locali.

Ne da notizia il Ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Altero Matteoli, che ha rilevato con soddisfazione come la registrazione consentirà di procedere ad una nuova politica della casa che veda sempre di più un coinvolgimento degli operatori privati a fianco delle amministrazioni competenti nell’ambito di un corretto rapporto con l’Unione Europea.

“La politica sociale della casa, anche in relazione ai problemi connessi in materia di livelli minimi essenziali nel settore, costituisce un importante capitolo del programma di Governo ed è mio intendimento - ha dichiarato il Ministro Matteoli - mettere in atto tutte le misure possibili per realizzare questo obiettivo insieme alle regioni ed alle istituzioni locali”.

La definizione delle caratteristiche degli alloggi sociali è prevista dall’art. 5 della Legge 9/2007 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali) per adempiere alla Decisione 2005/842/CE della Commissione europea che stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi alle imprese che gestiscono servizi d’interesse economico generale, sono considerati compatibili con il mercato comune.
 
Il nuovo decreto, quindi, consente di non assoggettare alla procedura di comunicazione e di autorizzazione come “aiuto di Stato” il corrispettivo (contributo, agevolazione urbanistica etc.) attribuito al privato che realizza programmi pubblici di edilizia sociale. Il provvedimento mette dunque al riparo da eventuali infrazioni europee i soggetti, pubblici e privati, che si occupano di edilizia sociale e che ricevono contributi pubblici.
 
È definito “alloggio sociale” l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, non in grado di accedere alla locazione nel libero mercato. Sono compresi in tale definizione gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche (esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico) destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni, e anche alla proprietà.
 
L’articolo 1, comma 5, precisa che l’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.
 
Saranno le Regioni, in concertazione con i Comuni, a definire i requisiti per l’accesso e la permanenza nell’alloggio sociale e a stabilirne il canone di locazione, tenendo conto delle capacità economiche degli aventi diritto, della composizione del nucleo familiare e della tipologia di abitazione.
 
Gli operatori pubblici che erogano i servizi di edilizia sociale in locazione permanente, e gli operatori pubblici e privati selezionati con gare pubbliche per la realizzazione degli alloggi sociali, hanno diritto ad una compensazione costituita dal canone di locazione e da altre eventuali misure stabilite dallo Stato e dagli enti locali.
 
Gli alloggi devono essere adeguati, salubri, sicuri e costruiti o recuperati nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui agli articoli 16 e 43 della legge 457/1978. L’alloggio deve essere, inoltre, costruito secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.
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