Detrazione 36% per l’ascensore realizzato da un solo condomino
NORMATIVA
Detrazione 36% per l’ascensore realizzato da un solo condomino
L’intervento è agevolabile per la parte di spesa calcolata in base ai millesimi
11/07/2008 - Un condomino che decida di realizzare a proprie spese un ascensore nel cavedio condominale senza l’autorizzazione dell’assemblea condominiale, ma con il nulla osta del Comune, può usufruire della detrazione Irpef del 36%, limitatamente però alla parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella millesimale.
È questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008 , con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un contribuente che chiedeva chiarimenti sulla possibilità di detrarre il 36% delle spese relative all’istallazione di un ascensore, nel cavedio condominiale, da realizzare a proprie spese, in assenza di autorizzazione da parte della assemblea condominiale. L’opera sarebbe in regime di comunione aperta (a tutti i condomini) a scopo di godimento, ma ad utilizzazione separata (al momento riservata all’unico finanziatore).
Il quesito - spiega l’Agenzia - trae origine dalla circostanza che il contribuente sostiene in toto una spesa per intervento edilizio che sarebbe di competenza del condominio. Ciò potrebbe far ritenere che, ai fini della fruizione della detrazione del 36%, debbano essere osservati gli adempimenti per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, prescritti dal DM 18 febbraio 1998 n. 41 (allegare alla comunicazione di inizio lavori la fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese) e che l’assenza di una delibera assembleare di approvazione dell’intervento, con la relativa ripartizione millesimale delle spese, impedirebbe l’applicazione di tale beneficio.
Tuttavia - evidenzia l’Agenzia - il contribuente ha ricevuto l'autorizzazione dal Comune per la realizzazione dell’intervento anche senza il preventivo nulla osta del condominio. Ne consegue che può usufruire della detrazione, tenuto conto, in particolare, che l'installazione dell'ascensore è un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche.
In conclusione, anche se l'istallazione dell'ascensore non è stata autorizzata dall’assemblea condominiale, il contribuente potrà usufruire del beneficio fiscale, limitatamente però alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale.