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Detrazione del 55% per impianto radiante a pavimento
NORMATIVA
Detrazione del 55% per impianto radiante a pavimento
Una circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicabilità delle agevolazioni alle modifiche dell'impianto di distribuzione
Vedi Aggiornamento
del 06/08/2008
10/07/2008 - Non è possibile usufruire automaticamente della detrazione del 55% delle spese per la sola sostituzione di un impianto di distribuzione a riscaldamento esistente, funzionante a radiatori, con un impianto radiante a pavimento. A precisarlo è l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008.
Il capitolo delle detrazioni concernenti la climatizzazione invernale, parla infatti di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale preesistenti finalizzata all'installazione di nuove caldaie a condensazione, di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.
L'interpretazione della circolare va intesa nell'intenzione da parte del legislatore di non riconoscere come automaticamente agevolabili le spese legate al solo cambio del sistema di distribuzione (da radiatori classici a pannelli radianti a pavimento) se queste non sono finalizzate anche ad una sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale preesistente (la vecchia caldaia a gas).
Resta inteso che è nel diritto del contribuente dimostrare che tale intervento, non riconosciuto tra quelli automaticamente agevolabili, abbia efettivamente carattere migliorativo del fabbisogno di energia primaria per l'abitazione, e ricadere quindi nella casistica di cui al punto 3.1. della circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 31/05/2007.
In ogni caso, la circolare precisa in maniera categorica l'esclusione dalle agevolazioni dei lavori accessori non strettamente connessi all'effettivo risparmio energetico. Il caso riguarda la richiesta da parte del contribuente di detrazione per le spese di smantellamento e rifacimento dei vecchi pavimenti o dello smaltimento del materiale di demolizione che viene dunque respinta.
Resta comunque al contribuente il diritto di avvantaggiarsi della detrazione del 36 per cento per le spese di ristrutturazione.
Resta inteso che è nel diritto del contribuente dimostrare che tale intervento, non riconosciuto tra quelli automaticamente agevolabili, abbia efettivamente carattere migliorativo del fabbisogno di energia primaria per l'abitazione, e ricadere quindi nella casistica di cui al punto 3.1. della circolare Agenzia delle Entrate n.36 del 31/05/2007.
In ogni caso, la circolare precisa in maniera categorica l'esclusione dalle agevolazioni dei lavori accessori non strettamente connessi all'effettivo risparmio energetico. Il caso riguarda la richiesta da parte del contribuente di detrazione per le spese di smantellamento e rifacimento dei vecchi pavimenti o dello smaltimento del materiale di demolizione che viene dunque respinta.
Resta comunque al contribuente il diritto di avvantaggiarsi della detrazione del 36 per cento per le spese di ristrutturazione.