Zone franche urbane: indicazione per individuarle
NORMATIVA
Zone franche urbane: indicazione per individuarle
Le modalità di presentazione delle proposte progettuali dei Comuni
Vedi Aggiornamento
del 30/10/2009
15/07/2008 - Con la Circolare n. 1418 del 26 giugno 2008 , il Ministero dello Sviluppo Economico illustra i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte progettuali delle amministrazioni comunali relative alle Zone Franche Urbane (ZFU).
Le ZFU - ricordiamo - sono state istituite dall’articolo 1, commi 340 e seguenti, della Finanziaria 2007 , come modificato dall'articolo 1, commi 561 e seguenti, della Finanziaria 2008 , per contrastare l’esclusione sociale e favorire l'integrazione dei residenti in aree urbane degradate. Un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 finanzierà gli incentivi e le agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle nuove attività economiche iniziate a partire dal 1° gennaio 2008, dalle piccole e micro imprese nelle ZFU.
Con la Delibera n. 5 del 30 gennaio 2008, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha definito i criteri per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane ( leggi tutto ) e ha attribuito al Ministero dello sviluppo economico il compito di individuare gli elementi tecnici e procedurali per la presentazione delle proposte progettuali delle ZFU.
La Circolare n. 1418 illustra quindi:
La Circolare n. 1418 illustra quindi:
- gli adempimenti a carico delle amministrazioni comunali (titolari dei compiti di elaborazione delle proposte progettuali);
- gli adempimenti a carico delle amministrazioni regionali (titolari dei compiti di raccolta delle proposte, della loro valutazione, priorizzazione e trasmissione al MISE-DPS);
- gli adempimenti a carico del MISE-DPS (titolare del compito di verifica di ammissibilità delle ZFU, della trasmissione al CIPE della proposta di individuazione delle stesse, della notifica della misura presso la CE, e del monitoraggio e valutazione del dispositivo).
- gli adempimenti a carico delle amministrazioni regionali (titolari dei compiti di raccolta delle proposte, della loro valutazione, priorizzazione e trasmissione al MISE-DPS);
- gli adempimenti a carico del MISE-DPS (titolare del compito di verifica di ammissibilità delle ZFU, della trasmissione al CIPE della proposta di individuazione delle stesse, della notifica della misura presso la CE, e del monitoraggio e valutazione del dispositivo).
Infine, la Circolare ricorda che l’efficacia della misura è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea, approvazione che potrà essere richiesta solo a seguito della concreta individuazione delle ZFU.