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Pannelli solari: detrazione 55% solo per la produzione di acqua calda

Pannelli solari: detrazione 55% solo per la produzione di acqua calda

Impianti di climatizzazione invernale non a condensazione ancora in attesa delle norme attuative

Vedi Aggiornamento del 02/12/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 02/12/2008
16/07/2008 - La detrazione del 55% non si applica all’intero costo di realizzazione di un particolare impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari e che utilizza l’acqua calda prodotta dai pannelli anche per integrare il riscaldamento invernale.
 
È la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 299/E del 14 luglio 2008 , in risposta ad un contribuente che intende installare, su un edificio esistente destinato ad opificio, un impianto di solar cooling composto da pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l'integrazione e chiller per l’integrazione.
 
Data la particolarità dell’impianto, il contribuente ha espresso la sua incertezza in merito alle spese effettivamente agevolabili, sostenendo che la detrazione dovrebbe spettare quanto meno per la caldaia ed i pannelli solari; tuttavia la riqualificazione energetica ottenuta con l’installazione dell’impianto riguarda anche la climatizzazione invernale. Infatti - spiega il contribuente - l’impianto nel suo complesso, permette l’integrazione energetica invernale con fonte rinnovabile e riguarda anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, con la possibilità di ottenere una riduzione del fabbisogno estivo, anche se quest’ultimo non è normato. Di conseguenza, egli ritiene di poter detrarre il 55% delle spese sostenute sia per i pannelli solari, facendo riferimento al comma 346 della Finanziaria 2007 , che per tutti gli altri componenti, facendo riferimento al comma 347 della Finanziaria 2007.
 
L’Agenzia delle Entrate ricorda che la detrazione del 55% (introdotta dall’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007) è stata prorogata al 31 dicembre 2010 ed estesa alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia dalla Finanziaria 2008 .
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 20, della Finanziaria 2008, l'agevolazione è applicabile anche alle spese sostenute per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detraibilità delle spese relative a quest’ultima tipologia di intervento - sottolinea l’Agenzia - è subordinata all'emanazione di uno specifico decreto attuativo (comma 21, Finanziaria 2008) che non è ancora stato adottato.
 
Quindi, considerata la genericità della formulazione della norma, l’Agenzia ritiene che, in attesa delle disposizioni che definiscano la portata dell'agevolazione, non sia possibile individuare quali impianti di climatizzazione possano rientrare nell’agevolazione.
 
Tornando al caso in esame, l’Agenzia richiama i commi 346 e 347 dell’art. 1 della Finanziaria 2007, concernenti, rispettivamente, l'installazione dei pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Per quanto riguarda i pannelli solari, l'agevolazione spetta a condizione che siano destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario e rispondano alle caratteristiche tecniche indicate nel DM 19 febbraio 2007 . Sono quindi agevolabili, ai sensi dell’art. 3 del decreto attuativo: la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianto di riscaldamento.
 
Per quanto riguarda invece gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta a condizione che la sostituzione, integrale o parziale, dell’impianto esistente sia effettuata con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa in distribuzione, o con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
 
Ne consegue - afferma l’Agenzia - che all'intervento complessivo realizzato non potrà applicarsi la detrazione del 55%; il contribuente potrà eventualmente fruire del beneficio, entro i limiti previsti dalla norma, soltanto in relazione alle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda ed aventi le caratteristiche individuate dal richiamato DM 19 febbraio 2007.
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