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Compravendite senza certificato energetico: pubblicata la legge

Compravendite senza certificato energetico: pubblicata la legge

La manovra cancella anche l’obbligo di allegare ai contratti la dichiarazione di conformità degli impianti

Vedi Aggiornamento del 05/04/2011
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 05/04/2011
25/08/2008 - È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto scorso la legge n. 133 del 6 agosto 2008 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”.
 
Atti di compravendita senza certificazione energetica
L’articolo 35 ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005 . con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni. Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005 ( leggi tutto ).
 
Atti di compravendita o di locazione senza dichiarazione di conformità degli impianti
È stato cancellato l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti, previsto dall’articolo 13 del DM 37/2008 relativo all’installazione degli impianti all'interno degli edifici. È previsto, inoltre, che entro il 31 dicembre 2008 siano disciplinate le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici, semplificando gli adempimenti per i proprietari di abitazioni e per le imprese; sia definito un sistema di verifiche degli impianti; sia rivista la disciplina sanzionatoria.
 
Tracciabilità dei compensi dei professionisti
Con l’abrogazione dei commi 12 e 12-bis dell’articolo 35 del DL 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, la nuova legge 133/2008 ha cancellato la norma che vietava ai professionisti di riscuotere il pagamento dei compensi in contanti e imponeva loro di tenere un conto corrente dedicato all'attività professionale. La norma del 2006 prevedeva l’obbligo per i professionisti di tenere uno o più conti correnti per gestire i compensi dell’attività e di utilizzare, sopra determinati importi, esclusivamente assegni, bonifici o sistemi di pagamento elettronico. Dal 1° luglio 2008 la soglia oltre la quale sarebbe stato vietato l’uso dei contanti sarebbe scesa a 100 euro.
Inoltre, è stata elevata a 12.500 euro (da 5mila euro) la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni trasferibili ed è stata soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'indicazione del codice fiscale del girante; resta invece l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera.
 
Piano Casa
Via libera infine al Piano Casa del Governo: l’accesso alla casa sarà consentito agli immigrati regolari a basso reddito solo se residenti da almeno dieci anni in Italia o da almeno cinque anni nella stessa regione. Alla realizzazione del Piano potrà essere destinata una  quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree e immobili non utilizzati. Contrariamente a quanto previsto nel decreto-legge 112/2008 , nel Fondo istituito ad hoc non confluiranno le risorse stanziate dal precedente Governo ( leggi tutto ) con il DL 159/2007 , cioè quelle destinate ai Contratti di quartiere II, e quelle già impegnate per la costituzione di società di scopo.
 
 
La legge 133/2008 è entrata in vigore il 22 agosto scorso.
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