Riqualificazione energetica: detraibili gli interventi in corso
RISPARMIO ENERGETICO
Riqualificazione energetica: detraibili gli interventi in corso
Agenzia delle Entrate: ok alla detrazione del 55% anche se l’iter procedurale non è stato completato
06/08/2008 - È possibile fruire della detrazione del 55% prevista per la riqualificazione energetica degli edifici in relazione alle spese sostenute nel 2007 anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non è stato completato l’iter procedurale previsto dal DM 19 febbraio 2007.
È questo, in sintesi, il contenuto della Risoluzione n. 295/E dell’11 luglio 2008 con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un privato che stava ristrutturando un fabbricato acquistato il 25 settembre 2006, per il quale il Comune aveva già rilasciato, in data 8 settembre 2006, il “permesso di costruire” per la ristrutturazione e per il cambio di destinazione d’uso.
Il richiedente riteneva di poter beneficiare della detrazione Irpef del 55% per la riqualificazione energetica dell’edificio, dal momento che gli interventi, previsti e in corso sull’edificio, conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C n. 1 tab. 1 annesso al Dlgs 192/2005.
L’Agenzia ricorda che l’art. 2 del DM 7 aprile 2008 modificando l’art. 2, comma 3, del DM 19 febbraio 2007 ha previsto che, qualora gli interventi finalizzati al risparmio energetico consistano “nella mera prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati sullo stesso immobile a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti”.
Inoltre, il comma 1-bis dell'art. 4 del DM 19 febbraio 2007, introdotto dall'art. 4 del DM 7 aprile 2008, ha previsto che per le spese per la climatizzazione invernale consistenti nella prosecuzione di interventi iniziati nel corso del 2007 i soggetti che intendono avvalersi della detrazione devono:
- acquisire l'attestato di certificazione energetica, ovvero l'attestato di qualificazione energetica;
- trasmettere all'ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta informatica:
1. i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui all'allegato A del DI 19 febbraio 2007, prodotto da un tecnico abilitato;
2. la scheda informativa di cui all'allegato E del citato decreto relativa agli interventi realizzati.
Il comma 1-quater del medesimo art. 4 del DM 19 febbraio 2007 ha precisato che il contribuente che non sia in possesso della suddetta documentazione, in quanto l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può usufruire della detrazione delle spese sostenute in ciascun periodo d’imposta “a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati”.
In conclusione, il contribuente può fruire della detrazione del 55%, a patto che ricorrano tutte le condizioni richieste dalle norme, già in relazione alle spese sostenute nel 2007 anche se, non essendo ancora ultimati i lavori, non ha ancora completato l’iter procedurale previsto dal suddetto art. 4 del DM 19 febbraio 2007, e successive modificazioni.
Infine, l’Agenzia ricorda che nel computo del limite massimo della detrazione (100.000 euro) occorre tener conto cumulativamente delle spese sostenute in anni diversi in relazione al medesimo intervento.