Il Durc non può essere sostituito da un’autocertificazione
NORMATIVA
Il Durc non può essere sostituito da un’autocertificazione
CdS: modelli F24 e bollettini postali non provano l’assolvimento di tutti gli oneri contributivi
05/09/2008 - In seguito all’aggiudicazione di un appalto pubblico il DURC non può essere sostituito dall’autocertificazione o dalla presentazione dei modelli F24 e dei bollettini di versamento postale utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4035 del 25 agosto 2008 , confermando la precedente pronuncia del Tar che aveva dato torto ad un’impresa che ricorreva contro la revoca, da parte di un Comune, dell’aggiudicazione di una gara pubblica bandita dal Comune stesso. La revoca era stata motivata dal fatto che, per attestare la propria regolarità contributiva, l’impresa si era limitata a produrre copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale.
Il bando di gara - sottolineano i giudici - richiedeva alle imprese l’impegno a presentare, se aggiudicatarie, la certificazione relativa alla regolarità contributiva. Inoltre, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DL n. 210 del 25 settembre 2002, convertito nella Legge n. 266 del 22 novembre 2002 , l’impresa aggiudicataria è tenuta “a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento”.
Perciò la regolarità contributiva della impresa andava certificata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), documento che non poteva essere sostituito dall’autocertificazione o dalla presentazione dei soli modelli F24 e dei bollettini di versamento postale utilizzati dall’imprenditore per il pagamento dei contributi previdenziali. La produzione di tali documenti non pone infatti la stazione appaltante in condizione di controllare se davvero siano stati assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti.
Infatti - spiega il CdS - il DURC è il certificato unitario - regolato dall'art. 3, comma 8, lett. b.bis) del Dlgs 494/1996, come modificato dall’art. 98, comma 10, Dlgs 276/2003 - finalizzato alla verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all’imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere. La sua funzione è di attestare la regolarità negli adempimenti circa i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi rispetto a INPS, INAIL e Cassa Edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso.
Si tratta di uno strumento di certificazione ufficiale e di semplificazione procedimentale, che ha una duplice valenza: da un lato, grazie alla sua obbligatorietà, assicura che gli appalti pubblici siano affidati ad imprese in regola quanto a contribuzione previdenziale; dall’altro permette, in virtù della sua unitarietà, l’agevolazione delle esigenze di speditezza documentativa sia dell’appaltatore che dell’appaltante.
La normativa del DURC negli appalti pubblici si differenzia da quella relativa all’autocertificazione: entrambi sono strumenti di semplificazione procedimentali ma il DURC è una certificazione ufficiale delle regolarità contributiva, che corrisponde ad un evidente interesse pubblico al contrasto dell’evasione previdenziale, di particolare significato nel settore degli appalti pubblici.
Di conseguenza, ciò che forma materia tipica del DURC non può essere surrogato dalla dichiarazione sostitutiva dell’interessato, né con la mera produzione dei modelli F24 e dei bollettini postali, anche perché si tratta di documenti insufficienti a verificare l’integrale adempimento degli obblighi previdenziali per tutti i lavoratori.