24/10/2008 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, il Decreto-legge n. 162 del 23 ottobre 2008 che interviene sull’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.
L’articolo 1 del DL prevede, in deroga all’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del
Dlgs 163/2006 (Codice degli appalti), che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva, entro il 31 gennaio 2009, le variazioni percentuali su base annuale, in aumento o in diminuzione, superiori all’
8% ,
relative al 2008 , dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è quindi determinata applicando la percentuale di variazione che eccede l’8% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2008, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che rileverà gli aumenti (il decreto che il Ministero delle infrastrutture emanerà entro gennaio 2009). Tali disposizioni non si applicano qualora il responsabile del procedimento abbia accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’appaltatore, né per i materiali da costruzione oggetto di pagamento ai sensi dell’articolo 133, comma 1-bis, del Codice degli appalti.
Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro 30 giorni dalla suddetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
Per le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, precedenti al 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del Codice degli appalti, continua ad applicarsi la disciplina di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5.
Le compensazioni, in aumento o in diminuzione, sono riconosciute nei limiti delle risorse e con le modalità indicate all’articolo 133, comma 7, del Codice degli appalti; in caso di insufficienza di tali risorse, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici attraverso la rimodulazione dei lavori da esse programmati e delle relative risorse. Ultima ipotesi è il ricorso al Fondo di 300 milioni di euro per l’anno 2009, appositamente istituito dal Ministero con risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.
Un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilirà le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità nell’assegnazione delle risorse agli aventi diritto.