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Codice appalti: il terzo decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale

Codice appalti: il terzo decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale

In vigore tra 15 giorni le nuove norme su minimi tariffari, project financing, qualificazione delle imprese

Vedi Aggiornamento del 27/11/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 27/11/2009
03/10/2008 - È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 di ieri 2 ottobre, il decreto legislativo n. 152 dell’11 settembre 2008, il terzo correttivo del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006).
 
Una importante modifica riguarda i compensi per le attività di progettazione: il correttivo abroga il comma 4 dell’art. 92 del Codice (già modificato dal secondo decreto correttivo) che stabilisce che i corrispettivi siano determinati applicando le aliquote fissate con decreto ministeriale sulla base delle tariffe professionali. Il Codice si allinea quindi al primo decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006) che ha abolito l’obbligatorietà delle tariffe minime per i professionisti (leggi tutto) mettendo fine ad una situazione di scarsa chiarezza normativa.
 
Altra importante novità è la riforma del project financing: le tre fasi finora previste per la selezione del concessionario saranno sostituite da una gara unica. La nuova procedura (art. 153) prevede che l’amministrazione ponga a base di gara uno studio di fattibilità e rediga una graduatoria tra le offerte presentate; segue la nomina a promotore per il soggetto risultato primo in graduatoria. L’amministrazione approva il progetto preliminare presentato dal promotore (eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione stessa). L’amministrazione aggiudica la concessione dopo una procedura negoziata con il promotore o, in caso di rinuncia di quest’ultimo, con i concorrenti successivi in graduatoria (leggi tutto).
 
Novità anche per la qualificazione delle imprese: ai fini della dimostrazione dei requisiti della cifra di affari realizzata con lavori svolti, dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile non sarà più quello degli ultimi cinque anni ma sarà possibile scegliere i migliori cinque anni del decennio antecedente la qualificazione SOA. Questa disposizione è valida dall’entrata in vigore del decreto fino a tutto il 2010.
 
Per la qualificazione dei progettisti nelle procedure di affidamento degli incarichi, la dimostrazione dei i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria farà riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
 
Cambia la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il terzo correttivo elimina la possibilità, per la commissione giudicatrice, di fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. Ne consegue che i criteri dovranno necessariamente essere esplicitati nel bando di gara.
 
L’esclusione automatica delle offerte anomale sarà possibile solo per le gare fino a un milione di euro per i lavori e sotto i 100mila euro per i servizi e le forniture.
 
Ancora in tema di bandi, in quelli di lavori relativi alle categorie superspecializzate, per importi superiori al 15% dell’appalto solo il 30% potrà essere affidato in subappalto, per il restante 70% resta l’obbligo - se non si è qualificati - di costituire un’Ati verticale. Sarà inoltre obbligatorio il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.
 
Novità anche per le opere di urbanizzazione a scomputo: il decreto correttivo cancella il diritto di prelazione del promotore (il titolare del permesso di costruire che presenta il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione) e prevede, che l’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, bandisca una gara. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
 
Viene introdotta, infine, una disposizione volta a fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali: si darà la possibilità alle stazioni appaltanti di individuare, nel bando di gara, i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedano le modalità e i tempi di pagamento degli stessi. Resta ferma l’applicazione dei prezzi contrattuali ed è richiesta la presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovante l’acquisto di tali materiali nella tipologia e quantità necessaria per l’esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto (leggi tutto).
 
Il terzo decreto correttivo entrerà in vigore tra 15 giorni.
 
Concluse le modifiche al Codice, riprende ora l’iter di approvazione del Regolamento attuativo, in corso di adeguamento alle osservazioni formulate nel giugno scorso dalla Corte dei conti. La magistratura contabile - ricordiamo - aveva rilevato il mancato coordinamento con il Codice su alcuni aspetti relativi alle concessioni, ai pagamenti dei collaudatori e alla procedura ristretta, e alcune difformità dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, nel frattempo aggiornata dal Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (leggi tutto). Con l’entrata in vigore del Regolamento, sarà applicabile la disciplina dell’appalto integrato.
 
Secondo quanto annunciato da esponenti del Governo, il Regolamento sarà trasmesso al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e al Consiglio di Stato.
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