Edilizia scolastica: nel DL scuola interventi per la sicurezza
LAVORI PUBBLICI
Edilizia scolastica: nel DL scuola interventi per la sicurezza
Alle scuole il 5% delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche. Interventi immediati per almeno cento edifici
09/10/2008 - È previsto per oggi alle 18.00 in diretta televisiva, il voto finale sul decreto legge sulla scuola messo a punto dal Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini; sul maxiemendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione, la Camera aveva dato martedì il via libera alla fiducia.
L’articolo 7-bis del disegno di legge introduce “provvedimenti per la sicurezza delle scuole” e destina al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici (formulato ai sensi dell'art. 80, c. 21, della legge 289/2002 ) un importo non inferiore al 5% delle risorse stanziate per il programma delle infrastrutture strategiche in cui il piano stesso è ricompreso.
Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate all’edilizia scolastica, il ddl revoca le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'art. 11 del DL 318/1986 (convertito dalla Legge 488/1986 ), dall'art. 1 della legge 430/1991 e dall'art. 2, c. 4, della legge 431/1996 , nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006.
A tal fine le stazioni appaltanti dovranno rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del Codice degli appalti pubblici ( Dlgs 163/2006 ), i contratti stipulati, quantificando le economie e dandone comunicazione alla Regione.
La revoca delle economie sarà disposta dal Ministro dell’Istruzione, sentite le Regioni, e le relative somme saranno riassegnate, con le stesse modalità, e destinate ad opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico. Tali opere saranno realizzate in attuazione del “Patto per la sicurezza delle scuole” sottoscritto il 20 dicembre 2007. Le risorse potranno essere riassegnate a Regioni diverse da quelle cui erano state destinate, sentita la Conferenza unificata.
Nell’attuazione degli interventi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 4 commi 5, 7 e 9 della legge 23/1996 ; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall’assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l’impossibilità di eseguire le opere.
Il Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e d’intesa con la Conferenza unificata, nominerà un soggetto attuatore che definisca gli interventi da effettuare per assicurare l’immediata messa in sicurezza di almeno 100 edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore, d’intesa con il dipartimento della protezione civile e sentita la Conferenza unificata, definirà il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili.
Gli interventi saranno attuati solo se non produrranno effetti peggiorativi sulla finanza pubblica.