Materiali edili, gestione più snella in Veneto
NORMATIVA
Materiali edili, gestione più snella in Veneto
Regole univoche e tutela ambientale per l'uso di terre e rocce da scavo
Vedi Aggiornamento
del 29/01/2013
21/10/2008 - La gestione delle terre e rocce da scavo assume connotati di maggiore certezza in Veneto. Con la Delibera di Giunta 2424/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 79 del 23 settembre 2008, la Regione Veneto ha regolamentato le procedure tecnico amministrative per il rilascio del parere Arpav e per l’esclusione di questi materiali dalla normativa sui rifiuti. La normativa si riferisce ai materiali da scavo naturali, non a quelli derivati da demolizioni.
La delibera si rifà al Decreto Legislativo 152/2006, modificato dal Decreto Legislativo 4/2008, e alla Legge Regionale 20/2007. La Regione aveva previsto una autodichiarazione che potesse evitare la pronuncia dell’Arpav dopo una mappatura della pericolosità delle zone più o meno inquinate, possibilità che aveva scatenato considerazioni di illegittimità da parte del Ministero dell’Ambiente e che avevano portato all’approvazione del ddl 272 per scongiurare un’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Eventualità poi sfumata con la modifica dell’articolo 186 del decreto legislativo.
Grazie alla normativa regionale vigente si è voluto raggiungere una regolamentazione unica, la diversificazione delle modalità di accertamento dei siti pericolosi, la tracciabilità della movimentazione delle terre da scavo, con la salvaguardia degli aspetti ambientali e l’ottimizzazione dell’uso di terre e rocce. Che sono considerate sottoprodotto se destinate a processi industriali in sostituzione a materiali da cava o usate per riempimenti, reinterrati e rimodellazioni senza comportare un notevole impatto ambientale.
I requisiti dei materiali devono risultare dai progetti per le opere soggette a Via (Valutazione di impatto ambientale) o dalle autorizzazioni a costruire per quelle sottoposte a Dia (Denuncia di inizio attività). Dai documenti allegati deve emergere che i siti dai quali terre e rocce sono ricavati non sono contaminati, devono essere indicati i processi industriali di destinazione e i tempi di deposito prima dell’utilizzo.
L’autorità competente decide in seguito se la vicinanza di elementi di pressione quali centri abitati, concimazioni, infrastrutture o scarichi possono implicare la necessità di ulteriori analisi. Se prima dell’utilizzo definitivo è necessario il deposito dei materiali, questi devono essere separati in base ai cantieri di provenienza e indicare tutte le informazioni sulle aziende di provenienza e destinazione.
Prima dello scavo devono essere effettuati un inquadramento geologico dell’area e operazioni di campionamento volte a escludere la presenza di idrocarburi pesanti, rame, zinco, cadmio, nichel e piombo. Senza la documentazione i materiali vengono trattati come rifiuti, senza pregiudicare il rilascio dei permessi urbanistici.