Lavoro, nuove norme per gli apprendisti
FORMAZIONE
Lavoro, nuove norme per gli apprendisti
Sei anni la durata massima dei contratti, possibili gradualità e sottoinquadramento retributivo
18/11/2008 - In arrivo dal Ministero del Lavoro nuovi chiarimenti in materia di lavoro. La circolare 27/2008 ha fornito spiegazioni sull’apprendistato professionalizzante, argomento già trattato dal Decreto Legislativo 276/2003 e dal Decreto Legge 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008.
È fissata a 6 anni la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante. Ampliando poi la sfera di autonomia della contrattazione collettiva, è stato eliminato il limite legale della durata minima del contratto che potrà essere anche inferiore a due anni. La circolare conferma inoltre che non esistono impedimenti alla trasformazione anticipata dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
In questo caso, in conformità alla Legge 56/1987 al datore di lavoro è consentito di usufruire dei benefici contributivi, pari al 10% della contribuzione imponibile, per l’anno successivo alla trasformazione del rapporto di lavoro. Il personale ispettivo potrà in qualunque momento verificare lo svolgimento dell’attività di formazione.
In riferimento al recente Decreto Legge 112/2008, in mancanza di una adeguata legge regionale sulla regolamentazione dei profili formativi, il datore di lavoro può optare per la formazione esclusivamente aziendale, rifacendosi esclusivamente alle disposizioni dei contratti collettivi. Il Ministero, confermando che la formazione può essere anche esterna, ha inoltre previsto dei contributi per le imprese che intendono avvalersi esclusivamente di un percorso professionalizzante interno.
Per quanto concerne l’inadempimento nell`erogazione della formazione, viene chiarito che il datore di lavoro è responsabile e sanzionabile ai sensi del Decreto Legislativo 276/2003 solo se opta per la formazione esclusivamente aziendale, mentre è esonerato se il rapporto di apprendistato è attivato sulla base della disciplina regionale e la formazione non può realizzarsi per carenza dell’offerta formativa pubblica.
In materia di retribuzione può essere conciliato il principio del sottoinquadramento dell’apprendista con quello della gradualità, che prevede diversi livelli retributivi in base all’anzianità di servizio, con la possibilità di cumulare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro. Per questo motivo il contratto di apprendistato può essere stipulato anche da società consortili che durano un periodo inferiore a quello stabilito dal contratto per la completa formazione dell’apprendista. Il percorso formativo potrà infatti essere completato nell’ambito di una nuova assunzione del lavoratore presso una delle società del consorzio.
La circolare ha abrogato le disposizioni che prevedevano la comunicazione dei dati dell’apprendista e del tutor entro 30 giorni alle amministrazioni competenti, la tempistica delle informazioni da dare alla famiglia dell’apprendista e la visita medica preassuntiva.