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Ispezioni sul lavoro, nuovi chiarimenti per gli imprenditori

Ispezioni sul lavoro, nuovi chiarimenti per gli imprenditori

Provvedimento sospensivo, sanzioni e omogeneità di applicazione territoriale nell'ultima circolare ministeriale

Vedi Aggiornamento del 30/04/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 30/04/2009
25/11/2008 - E’ stata uniformata l’attività del personale ispettivo sul territorio nazionale. Con la Circolare n. 30 del 12 novembre 2008, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sul provvedimento sospensivo, contenuto nell’articolo n. 14 del Decreto Legislativo 81/2008 .
 
Il provvedimento si è reso necessario dopo l’emanazione della Direttiva Ministeriale del 18 settembre 2008, che aveva causato qualche difficoltà sull’applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale. 
 
Per garantire l’omogeneità su tutto il territorio l’ispettore deve applicare il provvedimento che sospende l’attività di impresa solo dopo aver verificato la presenza di cause espressamente indicate nell’articolo 14. Resta comunque ferma la discrezionalità, che consente all’ispettore di valutare e individuare le singole situazioni in cui deve essere sospesa l’attività.
 
Nel caso della microimpresa, composta da un solo dipendente, la sospensione dell’attività imprenditoriale trova riscontro solo in settori rischiosi, come quello edile. A tutte le imprese possono essere invece irrogate le sanzioni previste dalla legge e può essere imposto un termine per la regolarizzazione del lavoratore in nero o la sua sottoposizione a sorveglianza sanitaria.
 
Con la nuova circolare viene confermato che il provvedimento sospensivo decorre dalle 12 del giorno successivo alla visita ispettiva, salvo per i casi in cui esiste pericolo imminente per la salute dei lavoratori o di terzi. Per il settore edilizio la sospensione dell’attività inizia dalla cessazione dell’attività in corso che non può essere utilmente interrotta. Nel caso di pericolo imminente la sospensione ha invece carattere immediato.
 
L’efficacia differita è stata introdotta per consentire all’ispettore di valutare più attentamente la sussistenza dei presupposti di legge, come per esempio la regolarità nelle assunzioni dei lavoratori. Per la revoca del provvedimento sospensivo l’imprenditore dovrà aver regolato il personale dipendente e i profili inerenti alla sorveglianza sanitaria e aver pagato la sanzione di 2 mila e 500 euro prevista dal Decreto 81/2008.
 
Il soggetto incaricato della verifica può essere diverso da quello che ha svolto la visita ispettiva comminando il provvedimento cautelare. Al lavoratore in nero, infine, non può essere concessa la prosecuzione dell’attività lavorativa, nonostante il differimento dell’efficacia della sospensione.
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