Network
Pubblica i tuoi prodotti
Fonti rinnovabili, restrizioni per la Puglia

Fonti rinnovabili, restrizioni per la Puglia

Meno speculazione e parametri più rigidi nella nuova norma regionale

Vedi Aggiornamento del 31/03/2010
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 31/03/2010
11/11/2008 - Novità in arrivo per le energie rinnovabili pugliesi. Con la Legge Regionale 31/2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.167 del 24 ottobre 2008, la Puglia vuole ridurre la compravendita di autorizzazioni e speculazioni in materia energetico - ambientale. La norma, che attua la Legge 239/2004 sul riordino del settore energetico, lascia scontente le associazioni di categoria, che prevedono un aggravio procedimentale.
 
Le autorizzazioni, da rilasciare ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, che ha recepito la direttiva comunitaria 2001/77/CE, prevedono delle limitazioni. Non sarà consentita l’installazione di impianti fotovoltaici nelle zone agricole di pregio, in quelle in cui potrebbe essere compromessa la prodizione o nelle aree con ulivi monumentali. Divieto anche per i siti appartenenti alla rete ‘Natura 2000’, aree protette, oasi e zone umide per la salvaguardia della fauna selvatica.
 
La prescrizione non vale per gli impianti destinati all’autoconsumo, con potenza elettrica fino a 40 kW, realizzati nelle coperture di edifici, fabbricati agricoli o aree industriali dismesse. La realizzazione di impianti alimentati da biomasse sarà consentita solo se rientrante nella filiera corta, quando cioè la provenienza delle biomasse non supera i 70 km.
 
Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a 1Mw si applica la disciplina della Dia, dichiarazione di inizio attività, per gli impianti fotovoltaici sugli edifici e in zone agricole, gli impianti eolici on-shore per l’autoconsumo o realizzati direttamente dagli enti locali, gli impianti alimentati da gas di discarica e da processi di depurazione.
 
La convocazione della Conferenza di Servizi per l’autorizzazione è subordinata alla presentazione di un adeguato piano economico, redatto da un istituto bancario, in grado di provare la disponibilità finanziaria del proponente. Aspetto che lascia perplessi gli operatori del settore, vista la prassi ormai consolidata che si avvale di finanziamenti pubblici o bancari non ancora disponibili al momento della presentazione della domanda.
 
Entro 180 giorni dall’autorizzazione il proponente deve depositare presso l’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica una dichiarazione che attesti la sottoscrizione del contratto di appalto, l’esistenza di un contratto di fornitura, la fideiussione e il termine di inizio lavori. Un altro punto su cui le associazioni del settore sono pronte a battersi visto che l’esistenza del monopolio di aziende come la Vestas non consente la consegna delle forniture prima di due anni.
 
La norma regionale si applica a tutte le procedure per cui non siano formalmente concluse le conferenze di servizi.
Le più lette