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Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%

Bonus risparmio energetico: più difficile usufruire della detrazione del 55%

Istanza all’Agenzia delle Entrate, silenzio-rifiuto e limiti ai fondi per la riqualificazione energetica

Vedi Aggiornamento del 11/12/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 11/12/2008
ULTIM'ORA DEL 3 DICEMBRE - Il Parlamento eliminerà la retroattività dell’art. 29 del decreto legge 185/2008 che modifica la procedura per la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Lo ha detto il Ministro dell’Economia Giulio Tremonti nel corso di un’audizione alla Camera (leggi tutto).

01/12/2008 - Istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), tetto massimo allo stanziamento statale, silenzio-rifiuto dopo 30 giorni dalla ricezione dell’istanza. Sono queste le novità per la detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica degli edifici contenute nel decreto legge 185/2008 approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri.
 
L’art. 29, comma 7, prevede che per le spese sostenute nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti sono tenuti ad inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (oltre che all’Enea), esclusivamente in via telematica; il motivo è quello di monitorare la spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi, che vengono ora fissati a 82,7 milioni di euro per il 2008, a 185,9 milioni di euro per il 2009, e 314,8 milioni di euro per il 2010.
 
L’Agenzia delle Entrate esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di invio e comunicherà, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza stessa, l’esito della verifica agli interessati. Solo dopo la ricezione dell’assenso da parte dell’Agenzia, il contribuente potrà usufruire della detrazione. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l’assenso si intende non fornito (silenzio-rifiuto).
 
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 185/2008, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet il modello da utilizzare per presentare l’istanza, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento complessivo, inclusa l’indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione.
 
Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’istanza potrà essere presentata dal 15 gennaio 2009 al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi, l’istanza andrà presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno.
 
I contribuenti persone fisiche che, per le spese sostenute nel 2008 per gli interventi di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 296/2006, non presentano l’istanza alle Entrate o ricevono la comunicazione di diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine alla spettanza delle detrazioni, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 36% delle spese sostenute, sino ad un importo massimo delle stesse pari a 48.000 euro per ciascun immobile, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
 
Con apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito Internet, l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esaurimento degli stanziamenti complessivi.


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