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Caro–materiali, altra ‘navette’ per il DL sulle compensazioni

Caro–materiali, altra ‘navette’ per il DL sulle compensazioni

Dopo l’approvazione con modifiche del Senato il testo di legge torna alla Commissione Ambiente della Camera

Vedi Aggiornamento del 19/11/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 19/11/2009
01/12/2008 - Torna all’esame della Camera il Decreto Legge 162/2008 , recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997. ( Leggi tutto )
 
Dopo l’approvazione con modifiche da parte del Senato, avvenuta il 20 novembre scorso, il testo sarà analizzato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera. Sono previste riunioni martedì 2 dicembre alle 12.30, mercoledì alle 14.30 e giovedì alle 13.30.
 
Il problema dell’aumento dei prezzi dei materiali in edilizia è molto sentito dalle associazioni di categoria, che lamentano il rischio di non poter proseguire i lavori, con pesanti conseguenze anche per le grandi opere.
 
Secondo la normativa modificata le compensazioni sono determinate su base semestrale anziché annuale, applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2008 e il 10% complessivo se riferite a più anni.
 
Per variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedel decreto. Per variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante rispettando lo stesso limite di tempo. Il responsabile del procedimento accetta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
 
Il decreto fa fronte anche alle conseguenze dovute alle possibili contestazioni delle stazioni appaltanti per i ritardi nell’esecuzione dei lavori. È possibile ottenere l’indennizzo per l’aumento dei prezzi prima che sia accertata la responsabilità dei ritardi. Per ottenere i fondi è però necessaria una fideiussione pari all’importo della compensazione, che viene escussa se si accerta una responsabilità nel ritardo a carico dell’appaltatore.
 
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l’anno 2008 restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e successive modificazioni.
 
Si attende quindi il responso della Camera dei Deputati, che modificherà ulteriormente o contribuirà all’approvazione definitiva del decreto.
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