
Nessuna plusvalenza per i terreni non edificabili
NORMATIVA
Nessuna plusvalenza per i terreni non edificabili
Agenzia delle Entrate: il Piano Paesaggistico Regionale prevale sugli strumenti urbanistici del Comune
Vedi Aggiornamento
del 01/06/2015
09/12/2008 - Non genera plusvalenza la cessione a titolo oneroso di terreni inseriti nel piano regolatore adottato dal Comune, ma dichiarati inedificabili dalla Regione. La cessione in questo caso non è soggetta a imposta sul reddito. È l’orientamento dell’ Agenzia delle Entrate , racchiuso nella Risoluzione 460/E del 2 dicembre 2008 .
Per l’Agenzia la natura edificatoria di un fondo deve essere accertata facendo riferimento esclusivamente alla normativa regionale, che, anche se non formalmente recepita all’interno degli strumenti urbanistici, è cogente per i comuni.
Nel quesito presentato alle Entrate da un contribuente si poneva un dubbio circa la tassabilità come plusvalenza della cessione di un terreno ereditato. Nel piano urbanistico comunale i terreni erano stati inseriti nelle zone F e H, alcuni con destinazione turistica, altri in zona di salvaguardia. Il Ppr, Piano Paesaggistico approvato successivamente dalla Regione, aveva sottoposto i terreni a vincolo assoluto di inedificabilità.
Secondo il contribuente non si realizza la plusvalenza ai sensi del Dpr 917/1986 dal momento che il vincolo regionale prevale sulla delibera comunale. L’Agenzia delle Entrate ha confermato la versione dell’interpellante in base alla quale soccombe la norma sottordinata.
L’edificabilità va esclusa quando non è possibile proseguire interventi di lottizzazione o realizzazione di opere edili già approvate dal Comune alla data di emanazione del nuovo piano regionale.
Il Decreto Legge 223/2006 anticipa però ai fini dell’imposizione il momento dal quale un’area è considerata edificabile. Può infatti essere ritenuta tale se inserita in un piano regolatore generale adottato dal Consiglio Comunale e non ancora approvato dalla Regione. Quindi prima che l’intero iter di approvazione del piano regolatore sia concluso.
Questo tipo di qualificazione vale per l’Ici e le altre imposte previste dall’erario. Resta ferma la regola in base alla quale lo strumento urbanistico comunale ha efficacia fino a quando viene approvato dalla Regione.