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Slitta a maggio la valutazione rischi da stress lavoro-correlato

Slitta a maggio la valutazione rischi da stress lavoro-correlato

Già in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Vedi Aggiornamento del 22/11/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 22/11/2010
09/01/2009 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 il DL n. 207 del 30 dicembre 2008 , il cosiddetto Milleproroghe che, tra le altre cose, differisce alcuni termini previsti dal Dlgs 81/2008  (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
 
In particolare, l’art. 32 del DL 207/2008 proroga al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi a:
- comunicazione all’Inail o all’Ipsema degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
 
Non è stato invece confermato il rinvio al 30 giugno 2009 - annunciato nei giorni precedenti alla pubblicazione del Milleproroghe - dell’obbligo per i datori di lavoro di predisporre entro il 1° gennaio 2009 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR), previsto dall’art. 28 del Dlgs 81/2008 , e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) anche per gli appalti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso.
 
È inoltre in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
 
 
Riportiamo il testo dell’articolo 32 del Milleproroghe:
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
 
Il comma 1 - si legge nella relazione illustrativa del Decreto Legge - è diretto a prorogare i termini di applicazione della disposizione relativa alla comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore al giorno, tra le più controverse del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e per la quale già è stato previsto, all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009 della disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva (anche per la quale è stato previsto, sempre all’articolo 4, comma 2, della legge 2 agosto 2008, n. 129, il differimento al 1° gennaio 2009).
 
Il termine del 16 maggio 2009 è stato individuato in quanto coerente con l’entrata in vigore (prevista per la stessa data) delle “disposizioni integrative e correttive” al citato decreto legislativo, da adottare ex art. 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123. In tal modo, i problemi legati alla applicazione delle norme in commento potranno essere affrontati e risolti nell’ambito della rivisitazione complessiva delle previsioni del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Il comma 2, per motivazioni analoghe a quelle di cui al comma 1, è finalizzato alla proroga del termine riferito alle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da lavoro, la cui applicazione - sempre ex articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 129/2008 - è al momento prevista a far data dal 1° gennaio 2009.
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