Infortuni e sicurezza, minor indennizzo per il responsabile
SICUREZZA
Infortuni e sicurezza, minor indennizzo per il responsabile
Cassazione: risponde degli incidenti anche il caposquadra adeguatamente formato e delegato alla prevenzione
15/01/2009 - Anche un operaio può essere responsabile della sicurezza in azienda salvando i vertici da qualunque responsabilità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 29323/2008 , emessa il 15 dicembre scorso.
Secondo la pronuncia della Corte il caposquadra, delegato alla prevenzione, risponde personalmente degli infortuni suoi e dei compagni se non ha seguito le misure antinfortunistiche né le ha fatte seguire ai suoi colleghi.
Il provvedimento ha respinto il ricorso di un caposquadra, responsabile della sicurezza in cantiere, che lamentando di appartenere al quarto livello contrattuale sosteneva di non poter rispondere di un infortunio al posto dei vertici aziendali.
Secondo la ricostruzione dei fatti, svoltisi durante la posa in opera di cavi coassiali presso un condominio, sia l’operaio che il caposquadra hanno adottato comportamenti a rischio avventurandosi in condotti di passaggio senza l’ausilio dei supporti, come scale e cinture di sicurezza, a disposizione dell’azienda.
La Cassazione ha concluso che non può essere imputata alcuna colpa al datore di lavoro perché il caposquadra, oltre ad essere tale, ricopriva anche il ruolo di rappresentante della sicurezza, formato dall’azienda con corsi annuali e materiale informativo. Era quindi a conoscenza dell’obbligatorietà, nonché della necessità, di utilizzare i supporti di sicurezza a disposizione.
Il ricorso del caposquadra, basato sulla presunzione di una colpa del datore di lavoro, che essendo a conoscenza della pericolosità del quartiere avrebbe dovuto imporre la costruzione di ponteggi e impalcature, è stato respinto.
Stessa sorte per l’inadeguatezza della qualifica del ricorrente. L’organizzazione della responsabilità era infatti disposta su tre livelli e ripartita tra datore di lavoro, dirigenti e preposti. La Suprema Corte ha però fatto notare come in base alla singola fase operativa anche un caposquadra, inquadrato nel quarto livello, se ben istruito, possa rivestire la qualifica di preposto.
L’accettazione della nomina e lo svolgimento di un adeguato addestramento rendono infatti irrilevante il livello professionale e l’inquadramento. Se le normative antinfortunistiche non sono pienamente rispettate il lavoratore vittima di un incidente non può chiedere al datore di lavoro il danno differenziale, cioè lo scarto tra l’indennizzo liquidato dall’Inail e l’effettiva lesione.