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Durc, autocertificazione e imprese straniere

Durc, autocertificazione e imprese straniere

Ministero del Lavoro: condizioni diverse per le aziende comunitarie

Vedi Aggiornamento del 16/07/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 16/07/2009
17/02/2009 - Nelle imprese straniere, comunitarie e extracomunitarie, che distaccano lavoratori dipendenti nel territorio nazionale, l’autocertificazione non può sostituire il Durc, Documento unico di regolarità contributiva. Neanche se redatta dall’imprenditore o in presenza dei modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali in seguito all’ interpello 6/2009 del 6 febbraio scorso.
 
Il distacco, disciplinato dal Decreto Legislativo  72/2000 , che ha recepito la Direttiva Comunitaria 96/74/CE, prevede per le imprese sia comunitarie che extracomunitarie che siano garantite ai dipendenti le stesse condizioni dei lavoratori italiani.
 
Per gli aspetti previdenziali esiste invece una differenziazione tra le aziende con sede in Europa o all’esterno. Quelle extracomunitarie, secondo il diritto internazionale privato, devono assicurare ai lavoratori distaccati le stesse condizioni del Paese in cui avviene la prestazione lavorativa. Nell’Unione Europea trova invece applicazione il principio di personalità, può cioè essere applicata la legislazione del Paese di residenza del lavoratore se la prestazione non avviene con regolarità all’interno di un solo stato.
 
Nel settore edilizio le imprese extracomunitarie devono iscriversi alle Casse Edili, essendo quindi tenute al possesso del Durc, mentre per quelle europee l’obbligo ha valore solo nel caso in cui non siano ancora stati messi in atto tutti i meccanismi per la garanzia degli stessi standard di tutela.
 
Per il Ministero del Lavoro l’iscrizione alle Casse Edili è obbligatoria anche per le imprese comunitarie, tranne nel caso in cui siano già iscritte presso un organismo pubblico che assicuri la stessa tutela derivante dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale italiana. Come accade in Francia, Germania e Austria, Paesi con i quali sono state sottoscritte convenzioni bilaterali di reciprocità che prevedono il mantenimento dei versamenti contributivi presso la Cassa di provenienza.0

La  circolare Inail 2724  del 4 febbraio scorso ha poi fatto luce sull’applicazione dell’articolo 16 comma 10 del Decreto Legge anticrisi 185/2008 , convertito dalla Legge 2/2009 , che ha introdotto l’obbligo di richiesta del Durc da parte delle stazioni appaltanti ( Leggi Tutto ).
 
L’articolo 16 risponde ai principi stabiliti dalla Legge 241/1990 e al Dpr 445/2000 in materia di documentazione. Secondo queste norme le stazioni appaltanti acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva da enti o istituti abilitati al rilascio, avvalendosi anche di strumenti informatici.
 
La circolare precisa che l’obbligo di richiedere il Durc fa capo esclusivamente alle stazioni appaltanti, che devono acquisire tutta la documentazione secondo una procedura esclusivamente telematica. Le stazioni appaltanti in possesso di una casella di posta elettronica certificata possono inoltre ricevere il Durc all’indirizzo Pec indicato in fase di richiesta.
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