
Liguria: nuove norme su certificazione energetica
Sostituito il primo regolamento regionale del novembre 2007
18/03/2009 - La Liguria interviene nuovamente sulla normativa in materia di certificazione energetica degli edifici. È stato infatti pubblicato sul Bollettino ufficiale il Regolamento n. 1 del 22 gennaio 2009 che sostituisce il Regolamento n. 6 dell’8 novembre 2007 , attuativo dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia).
Il nuovo Regolamento definisce i criteri per il contenimento dei consumi di energia; i requisiti minimi prestazionali degli edifici; la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; i criteri e le modalità per la certificazione energetica degli edifici; la procedura per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica; le modalità di attuazione delle ispezioni e delle verifiche volte a verificare la conformità delle opere con quanto stabilito dal presente regolamento.
I requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici interessano i seguenti ambiti:
a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell’involucro edilizio;
b) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale;
c) il rendimento globale medio stagionale dell’impianto di climatizzazione invernale;
d) il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari;
e) il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva;
f) il fabbisogno di energia primaria per l’illuminazione artificiale.
La nuova normativa dispone che ogni edificio deve essere dotato di attestato di certificazione energetica. L’obbligo riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq, oggetto di ristrutturazione edilizia integrale.
Negli altri casi, è obbligatorio allegare l'attestato di certificazione energetica all'atto della compravendita o della locazione a partire dal:
- 8 maggio 2008 per gli edifici superiori a 1000 mq;
- 8 novembre 2008 per gli edifici fino a 1000 mq;
- 8 maggio 2009 per le singole unità immobiliari.
L’attestato deve essere redatto da un professionista iscritto all’elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica.