Sicurezza, all’Inail i nomi dei responsabili aziendali
SICUREZZA
Sicurezza, all’Inail i nomi dei responsabili aziendali
Per il 2009 è il 16 maggio il termine per la presentazione delle domande
Aggiornamento del 15 maggio 2009 - Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009, ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
23/03/2009 - Nuovi chiarimenti dall’ Inail in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Con la circolare 11/2009 l’ente di previdenza nazionale ha fornito spiegazioni sulle prescrizioni del Decreto Legislativo 81/2008 , che prevede l’obbligo di comunicare annualmente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
23/03/2009 - Nuovi chiarimenti dall’ Inail in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Con la circolare 11/2009 l’ente di previdenza nazionale ha fornito spiegazioni sulle prescrizioni del Decreto Legislativo 81/2008 , che prevede l’obbligo di comunicare annualmente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
La comunicazione deve essere effettuata per ciascuna azienda o unità produttiva in cui essa si articola e deve far riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente. L’adempimento va espletato entro il 31 marzo di ogni anno, ma per il 2009 esiste una proroga fino al 16 maggio.
La procedura necessaria potrà essere eseguita attraverso l’area Punto Cliente del portale Inail, attraverso la quale si può accedere alla dichiarazione RLS. Operazione che, in caso di difficoltà, può essere effettuata anche dalle sedi Inail per conto del datore di lavoro.
Il titolare può delegare le procedure a un consulente del lavoro. Nel caso di più unità produttive la procedura di registrazione consentirà l’attivazione di più maschere. Eventuali modifiche sono possibili solo entro 5 giorni dall’effettuazione della registrazione, decorsi i quali si rende necessaria una nuova comunicazione.
Non sono ritenute valide le comunicazioni inoltrate prima dell’emanazione della circolare, quindi anche in questo caso i datori di lavoro dovranno eseguire l’invio di una nuova comunicazione.