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Sicurezza, benefici per le imprese a norma

Sicurezza, benefici per le imprese a norma

Per il bonus regolarità contributiva, assicurativa e prevenzione

Vedi Aggiornamento del 23/03/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 23/03/2009
03/03/2009 - Chiarimenti dall’Inail alle imprese che, rispettando i criteri di sicurezza, intendono avvalersi della riduzione delle tariffe dopo il primo biennio di attività, in base a quanto previsto dal DM del 12 dicembre 2000. Con la nota 3551/2009 l’ente di previdenza nazionale contro gli infortuni sul lavoro ha fatto luce sui requisiti per godere del beneficio.
 
Le imprese devono dichiarare di essere in regola con i pre-requisiti, cioè con le norme in materia di prevenzione e i versamenti assicurativi e contributivi. La regolarità deve poi essere riferita al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda, dovendo considerare anche le irregolarità di periodi precedenti, accertate definitivamente dalle autorità competenti.
 
Per il riconoscimento del bonus non fanno quindi testo gli accertamenti pendenti o sospesi in sede di contenzioso amministrativo, con la possibilità di revocare il beneficio se l’accertamento diventa definitivo. Un verbale per infortunio non comporta inoltre l’esclusione della detrazione a patto che siano state rispettate tutte le norme in materia di prevenzione, assicurazione e contribuzione.
 
La data dell’irregolarità è solitamente associata a quella in cui viene accertata la violazione. Ne consegue che se l’accertamento è relativo a una violazione commessa nell’anno di riferimento o in un periodo precedente, rientrante nel limite della prescrizione quinquennale, il beneficio non potrà essere concesso per mancanza di uno dei pre-requisiti.
 
I datori di lavoro dovranno presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, una autocertificazione comprovante l’assenza a proprio carico di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro.
 
L’autocertificazione deve essere firmata dal legale rappresentante e presentata una sola volta entro il 30 aprile. Ogni modifica alle informazioni dichiarate dovrà essere comunicata tempestivamente alla stessa Direzione Provinciale del Lavoro.
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