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Sicurezza sul lavoro: modificate le sanzioni

Sicurezza sul lavoro: modificate le sanzioni

Ammende più alte rispetto al Dlgs 626/94 ma spesso inferiori a quelle previste dal Testo Unico 81/2008

Vedi Aggiornamento del 02/09/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 02/09/2009
31/03/2009 - Approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 marzo, il decreto che modifica il Testo Unico della sicurezza sul lavoro ( Dlgs 81/2008 ) non smette di alimentare il dibattito, in particolare sulle novità relative al sistema sanzionatorio.
 
Il Ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, ha illustrato in una nota i principali contenuti del provvedimento.
 
Apparato sanzionatorio
La “prescrizione obbligatoria” di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. La sanzione penale è invece riservata ai casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali. Inoltre, il correttivo modifica l’entità delle sanzioni in modo da renderle proporzionate, oltre che alle violazioni, all’aumento dei prezzi al consumo, verificato su base ISTAT, dal 1994 (anno in cui venne emanato il Dlgs n. 626) ad oggi. In base all’indice ISTAT, l'aggiornamento delle sanzioni sarebbe del 36% mentre l'incremento adottato dal correttivo è del 50%, da aggiornare periodicamente.
 
Il riferimento per l’entità delle sanzioni è dunque il Dlgs 626/1994, e non il Testo Unico di cui al Dlgs 81/2008. Di conseguenza gli importi delle multe risultano in alcuni casi maggiori e in altri minori rispetti a quelli fissati dal Dlgs 81/2008.
 
Facciamo qualche esempio sulla base delle cifre contenute nella bozza non ufficiale del decreto, riservandoci di confermarle quando il Ministero diffonderà il testo del provvedimento.
 
Ad esempio l’omessa valutazione dei rischi (e la mancata redazione del relativo documento) è punita dal Dlgs 81/2008 con l'arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro, mentre il Correttivo Sacconi prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Invece, la violazione dell’articolo 43, comma 1, lettere a), b) e c), relativo agli obblighi del datore di lavoro in tema di prevenzione incendi, è punita dal Dlgs 81/2008 con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro, e dal Correttivo Sacconi con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro.
Ancora, la violazione dell’articolo 46, comma 2, che impone l’adozione di misure per prevenire gli incendi, è punita dal Dlgs 81/2008 con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro, e dal Correttivo Sacconi con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
 
Semplificazione
Viene semplificata la procedura per dare prova della data del documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori: la data del documento potrà essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza, evitando l’intervento del notaio o l’uso della posta certificata.
L’attuale parametro della “reiterazione” della violazione viene sostituito con quello di “plurime” violazioni, che consente la sospensione sin dal primo accesso ispettivo qualora si rilevi la contestuale violazione di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
È prevista, inoltre, l’eliminazione della notifica di costruzione di nuovo edificio all’organo di vigilanza quando si sono già fornite alle pubbliche amministrazioni informazioni analoghe (es.: in sede di denuncia di inizio attività).
Il corpus normativo è stato adattato alle piccole e medie imprese e alle peculiarità del lavoro atipico e temporaneo; a queste ultime viene attribuita una particolare tutela, che parte dall’obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio.
 
Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali e delle università
È previsto che gli enti bilaterali e le università, espressione di competenze tecniche adeguate, certifichino i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda. Inoltre, viene stabilito che nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza vada favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese.
 
Coordinamento tra gli organismi di controllo
Il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro, consentendo a pieno titolo l’espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.
è prevista, inoltre, l’integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell’INAIL finalizzate all’assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e più rapido recupero dell’integrità psicofisica e della capacità lavorativa.
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