Imprenditori edili, regolamentata la professione
NORMATIVA
Imprenditori edili, regolamentata la professione
In Commissione Ambiente 5 ddl, prevista l’iscrizione in CdC
14/04/2009 - Più competenze per gli imprenditori edili. La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha iniziato in prima lettura l’esame congiunto di cinque disegni di legge per la regolamentazione dell’attività di costruttore edile.
Si tratta dei:
ddl 60/C , presentato da Ermete Relacci del Pd, recante norme per la disciplina dell’accesso all’attività imprenditoriale in edilizia,
ddl 496/C , presentato dal deputato Pdl Marco Zacchera, ddl 1394/C, presentato dall’onorevole del Pd Maino Marchi, e ddl 1926/C del deputato Lnp Giovanni Fava, recanti la disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia,
ddl 2306/C, firmato da Franco Stradella del Pdl e presentato dall’onorevole Manuela Lanzarin del gruppo Lnp, recante disposizioni concernenti l'accesso alla professione di costruttore edile.
Secondo i provvedimenti esaminati viene predisposto un percorso formativo e professionale per l`acquisizione della titolarità dell’impresa, volto ad assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnico professionali, di capacita organizzativa e finanziaria.
In particolare il disegno di legge 2306 prevede l’istituzione presso le Camere di Commercio di una sezione speciale dell’edilizia cui sono tenute ad iscriversi le persone sia fisiche, sia giuridiche che esercitino in proprio o in appalto le attività di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, restauro, finitura di immobili e altre opere civili. Restano escluse le attività di promozione e sviluppo di progetti immobiliari.
In sede di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere documentata la capacità organizzativa, cioè la disponibilità dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento della professione edile per un valore minimo di 10 mila euro. Devono poi essere designati un responsabile tecnico e uno per la prevenzione e protezione, secondo quanto previsto dal Testo Unico dell’Edilizia, Decreto Legislativo 81/2008 .Le due qualifiche possono anche essere assunte dallo stesso soggetto.
Oltre a requisiti morali e di idoneità professionale è richiesto il diploma di istruzione tecnica superiore o la laurea in ingegneria, architettura o di un titolo a indirizzo economico, gestionale, giuridico, amministrativo. In alternativa è anche valida l’esperienza lavorativa di trentasei mesi come operaio specializzato o di livello superiore, nonché la frequenza di corsi di formazione, con il superamento di un esame di abilitazione. I programmi saranno definiti entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le principali organizzazioni di categoria.
Previste sanzioni per chi esercita la professione senza essere in possesso dei requisiti necessari. Il committente che non può dimostrare di avere agito in buona fede dovrà versare un’ammenda compresa tra i 1000 e 100 mila euro. Stesso importo per l’appaltatore e il direttore dei lavori, che in caso di reiterazione può essere sospeso dall’attività fino a 36 mesi.
Per il costante monitoraggio delle imprese tutte le infrazioni devono essere comunicate alla Camera di Commercio. Nella Commissione Ambiente è stato avviato un comitato ristretto per l’elaborazione di un testo unificato, che procederà anche a un ciclo di audizioni informali.