Piani particolareggiati, imposte sui trasferimenti
NORMATIVA
Piani particolareggiati, imposte sui trasferimenti
Nessuna agevolazione fiscale se sulle aree sono presenti fabbricati
08/04/2009 - Il privato cui vengono trasferite in proprietà le aree comprese in un piano particolareggiato di attuazione, in forza di una convenzione stipulata con l'amministrazione comunale finalizzata all'attuazione di detto piano, diventa proprietario anche degli eventuali fabbricati già presenti sulle aree stesse.
È il parere dell’ Agenzia delle Entrate , espresso nella Risoluzione 72/E del 23 marzo scorso. In base a questa posizione il trasferimento non ha più ad oggetto solamente un terreno, ma anche un fabbricato. Non sarà quindi possibile usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Dpr 601/1973 .
L’articolo 32 del decreto presidenziale prevede che gli atti di trasferimento della proprietà di aree da destinare alla realizzazione dei piani particolareggiati sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, così come gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale, come stabilito dalla Legge 865/1971 .
L’Agenzia ha esaminato il caso del trasferimento di aree comprese in un Pip, piano di insediamenti produttivi, ad alcuni soggetti privati i quali avevano già eseguito, a propria cura e spese, l'opificio previsto dallo strumento urbanistico attuativo, in forza di regolare permesso di costruire.
Le Entrate, in virtù delle disposizioni normative e della prassi sopra richiamata sono giunte quindi alla conclusione che avendo in questa occasione il trasferimento ad oggetto anche un fabbricato, non rientra nelle ipotesi agevolative di cui all'art. 32 del Dpr 601/1973.