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Energia, in arrivo il piano straordinario per l’efficienza

Energia, in arrivo il piano straordinario per l’efficienza

Col ddl energia è sufficiente la Dia per la posa in opera degli impianti di riscaldamento da risorsa geotermica

Vedi Aggiornamento del 05/11/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 05/11/2009
25/05/2009 - Sicurezza e potenziamento del settore energetico. È il pacchetto di misure approvato dal Senato nel disegno di legge 1195 , ora all’esame della Camera come ddl 1441-ter-B, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
 
L’articolo 27 del ddl prevede un piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico che il Ministero dello Sviluppo Economico deve adottare entro il 31 dicembre 2009 di concerto con il Ministero dell’Ambiente, delle Infrastrutture e di intesa con la Conferenza Unificata. Il piano, da trasmettere alla Commissione Europea, deve essere predisposto con l’apporto dell’Agenzia Nazionale per l’efficienza energetica, istituita dal Decreto Legislativo 115/2008 .
 
Passi fondamentali per la realizzazione degli obiettivi di efficienza saranno il coordinamento e l’armonizzazione delle funzioni di Stato, Regioni, Province e Comuni, la promozione di una nuova edilizia , basata sul risparmio energetico e la riqualificazione degli edifici esistenti, nonché incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e piccola cogenerazione. Altrettanto importanti gli incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di professionisti, Esco, organismi territoriali, imprese e grandi centri commerciali, così come il sostegno alla domanda di certificati verdi e le semplificazioni per l’avvio del mercato della generazione distribuita. Sarà inoltre necessario stabilire gli indirizzi per l’acquisto e l’installazione dei prodotti nuovi, ma anche per la sostituzione degli apparecchi con sistemi ad alta efficienza, estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e istituendo forme di detassazione, con fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nel settore dell’edilizia civile a uso abitativo o terziario, di infrastrutture, industria e trasporti. Sarà infine favorita l’autoproduzione delle piccole e medie imprese relativa alla micro generazione distribuita.
 
Stretti i tempi di applicazione . Entro un anno dall’entrata in vigore della legge il Ministro dello Sviluppo Economico, di intesa con i Ministri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, nonché della Conferenza Unificata, definisce con proprio decreto i criteri che le amministrazioni responsabili devono adottare per l’individuazione delle risorse rinnovabili a disposizione e l’autorizzazione alla costruzione di nuovi impianti, a eccezione di quelli idroelettrici e geotermoelettrici di potenza superiore ai 10 Mwe. I criteri devono rifarsi ai principi di semplificazione e trasparenza, rispettando le competenze degli enti locali.
 
Semplificazioni in vista anche per le risorse geotermiche . Il Governo entro 180 giorni dall’approvazione della legge è delegato ad adottare una serie di decreti legislativi per un nuovo assetto della normativa vigente nell’ottica dello sviluppo sostenibile e della tutela della concorrenza per l’uso di risorse geotermiche ad alta, media e bassa temperatura. L’Esecutivo dovrà rispettare vari principi direttivi, come l’allineamento alle scadenze delle concessioni, la predisposizione di requisiti per lo svolgimento di gare per l’assegnazione di permessi di ricerca e concessioni alla coltivazione di fonti ad alta temperatura, la semplificazione nello sfruttamento dei fluidi a bassa e media temperatura e l’abrogazione delle norme incompatibili.
 
Sarà sufficiente la Dia , Denuncia di inizio attività, per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, cioè sonde geotermiche destinate al riscaldamento e alla climatizzazione degli edifici. Ulteriori prescrizioni a riguardo saranno emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico entro sei mesi dall’entrata in vigore del testo di legge definitivo.
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