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Sicurezza sul lavoro, autonomi come dipendenti

Sicurezza sul lavoro, autonomi come dipendenti

Cassazione: stesse garanzie su informazioni, protezioni e direttive

Vedi Aggiornamento del 29/05/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 29/05/2009
12/05/2009 - Sempre più stringenti le norme per la sicurezza sul lavoro. Secondo la Corte di Cassazione , che il 6 maggio scorso ha emesso la Sentenza 18998/2009 , in azienda ai lavoratori autonomi spettano le stesse garanzie dei dipendenti su informazioni, protezioni, controlli e direttive dei superiori.
 
La Cassazione ha respinto il ricorso contro la pronuncia della Corte d’Appello di Milano, presentato da un’impresa e dal suo direttore delegato alla sicurezza, condannato per omicidio colposo dopo la morte di un lavoratore autonomo che spesso si fermava in azienda per qualche extra.
 
Nel 2005 la Corte di Appello di Milano aveva convalidato la sentenza del Tribunale di Voghera nei confronti del direttore delegato alla sicurezza, riconosciuto colpevole di non aver fatto predisporre idonei sottopalchi di protezione, elementi di ripartizione del carico sui lucernai del tetto dello stabilimento. Negligenza che aveva causato il decesso al manutentore dei canali di scolo delle gronde situate sul tetto del capannone e la condanna di omicidio colposo al delegato alla sicurezza.
 
Impresa e delegato alla sicurezza avevano successivamente presentato ricorso basandosi su due linee di difesa. La prima contiene la critica alla sussistenza dell’ordine di salire sul tetto per la pulitura dei canali di scolo, impartito dal direttore a un operaio meccanico, responsabile per contratto di appalto solo della manutenzione dei macchinari. Il committente aveva in questo caso solo l’obbligo di segnalare gli eventuali rischi connessi al lavoro appaltato, senza l’obbligo di fornire attrezzature tecniche per la sicurezza, aspetto di competenza del lavoratore autonomo, la cui iniziativa di salire sul tetto doveva ritenersi avulsa dagli obblighi del contratto e non pilotata dal direttore. Nella seconda linea difensiva si faceva invece riferimento alla prassi per cui in casi di urgenza erano i capiturno a commissionare le manutenzioni meccaniche. L’assenza del direttore al momento dell’incidente poteva inoltre attribuire ad altra persona la paternità dell’ordine.
 
La Cassazione ha respinto i ricorsi confermando la condotta omissiva colposa del direttore dato che la posizione di garanzia nei confronti dell’operaio lo obbligava ad avvertirlo dei rischi e a fornirgli tutte le misure di protezione, obbligatorie anche nei confronti di un lavoratore autonomo.
 
In linea di principio poi, un eventuale comportamento imprudente del lavoratore non attenua la colpa del datore di lavoro.
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