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Sicurezza sul lavoro, dal 16 maggio i nuovi adempimenti

Sicurezza sul lavoro, dal 16 maggio i nuovi adempimenti

Attese per metà agosto le correzioni al Testo Unico 81/2008 messe a punto dal Ministro del Lavoro Sacconi

Vedi Aggiornamento del 20/12/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 20/12/2010
15/05/2009 - Entrano in vigore domani 16 maggio alcune norme previste dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul lavoro).
 
Si tratta, in particolare, degli adempimenti relativi a:
- comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);
- divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).
 
La proroga è stata disposta dal DL 207/2008 Milleproroghe, convertito nella Legge 14/2009 ( leggi tutto ).


AGGIORNAMENTO
L’obbligo di comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r) del dal Dlgs 81/2008 , non è entrato in vigore il 16 maggio. Lo ha disposto il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 17 del 12 maggio 2009 . L’obbligo - spiega la circolare - è destinato ad operare unicamente una volta che saranno definite e rese pubbliche, tramite apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP). Il termine per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione - continua la nota - decorrerà dalla scadenza dei sei mesi successivi all’adozione del suddetto decreto interministeriale.

  
È invece già in vigore l’obbligo per i datori di lavoro di predisporre entro il 1° gennaio 2009 (il termine previsto dal TU 81/2008 era il dal 29 luglio 2008) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR), previsto dall’art. 28 del Dlgs 81/2008, e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) anche per gli appalti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso.
 
È inoltre in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.
 
 
Le correzioni al Testo Unico
Per domani erano attese anche le correzioni al Dlgs 81/2008, messe a punto dal Ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, slittate poi di tre mesi (arriveranno entro il 16 agosto 2009) perché il testo era stato fortemente criticato dai sindacati e, in particolare, dalla Cgil.
 
Approvato Consiglio dei Ministri a fine marzo, il disegno di legge recante disposizioni integrative e correttive al Dlgs 81/2008 interviene su molti punti del Testo Unico, tra cui il sistema sanzionatorio . In particolare, è confermato l’arresto per il datore di lavoro che non effettua la valutazione del rischio nelle aziende pericolose; il concetto di "reiterazione della violazione" è sostituito con la "plurima violazione". Le sanzioni pecuniarie saranno più pesanti del 50% rispetto a quelle previste dalla legge 626/1994, in base ad un meccanismo di adeguamento automatico all'inflazione. Le violazioni formali saranno punite con sanzioni amministrative, per le violazioni sostanziali saranno irrogate sanzioni penali ( leggi tutto ).
 
Sul provvedimento correttivo è arrivata la bocciatura da parte della Conferenza delle Regioni , secondo la quale il decreto contiene alcune norme - in particolare l’articolo 2-bis e l’articolo 10-bis - che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
 
L’articolo 10-bis - cosiddetto “salva manager” e oggetto di molte contestazioni nei giorni scorsi - prevede che i datori di lavoro, in caso di infortunio o morte, non siano punibili qualora  l’incidente “sia  imputabile a preposti, medico competente, progettisti, fabbricanti e soprattutto ai lavoratori, per violazione delle norme previste dal Testo unico sulla sicurezza” ( leggi tutto ).
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