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Nuove Norme Tecniche: respinto il ricorso dei geologi

Nuove Norme Tecniche: respinto il ricorso dei geologi

Secondo il Tar non sussistono significative omissioni di attività geologiche nel DM 14 gennaio 2008

Vedi Aggiornamento del 02/02/2011
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 02/02/2011
05/06/2009 - Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008 non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi.
 
Lo ha stabilito il Tar del Lazio con la sentenza n. 5231 del 25 maggio 2009, relativa al ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi che aveva denunciato l’omissione, nel testo delle nuove NTC, di fondamentali attività conoscitive delle caratteristiche geologiche delle aree interessate dalle costruzioni, attività che erano invece previste dalla precedente normativa tecnica (leggi tutto).
 
In particolare, secondo i geologi, tra le carenze delle nuove NTC vi sarebbero:
- l’esclusione dell’attività di microzonazione sismica nell’ambito della progettazione e della costruzione in siti ad alta vulnerabilità sismica;
- l’esclusione della relazione geologica dagli elaborati da acquisire tanto ai fini della zonazione sismica che della progettazione e costruzione in zona sismica;
- la mancata considerazione della relazione geologica quale elemento di “particolare rilievo ai fini delle diverse fasi del progetto dell’opera”;
- l’esclusione della relazione geologica dagli elaborati da acquisire alla progettazione esecutiva e l’esclusione della relazione stessa nell’ambito del collaudo, degli interventi di consolidamento, di adeguamento e di miglioramento.
 
Secondo i giudici amministrativi, le Norme Tecniche per le Costruzioni “non interferiscono sulle competenze professionali dei geologi, né su altri settori, comunque riguardanti le dette competenze in tema di costruzioni e relativi progetti, disciplinati da specifiche disposizioni legislative.”
 
Infatti, analizzando l’oggetto delle NTC e le altre norme tecniche da esse richiamate, il Tar desume che “le NTC costituiscono una raccolta organica delle norme che disciplinano la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubblica incolumità”. Inoltre, “tali norme debbono essere necessariamente integrate e coordinate con i più diffusi documenti tecnici, ivi compresi quelli di cui al Capitolo 12, oltre che, ovviamente, con la disciplina legislativa di settore”.
 
Quanto alla lamentata omissione della relazione geologica nelle diverse fasi del progetto, il Tar afferma che si tratta di principi generali validi anche per le nuove NTC, che, al Cap. 6, si esprimono sulla necessità della modellazione geologica del sito e sulla progettazione geotecnica. Circa l’omissione della relazione geologica tra quelle richieste per il progetto esecutivo, il Tar precisa che valgono le previsioni generali di disciplina progettuale, che richiedono il modello geologico.
 
In definitiva, non sussiste alcuna significativa omissione di attività geologiche nel DM del 2008 (né alcun illegittimo contrasto delle nuove con le vecchie NTC), poiché il nuovo DM contiene previsioni di carattere generale sulla necessità di acquisizione, per la progettazione (anche in zona sismica), della relazione geologica.
 
Il Collegio non ritiene, quindi, che le nuove NTC possano causare ai geologi alcuna illegittima lesione e compromissione delle prerogative e competenze esclusive, proprio perché le NTC si occupano ampiamente di indagini e relazioni geotecniche, riconoscendo la competenza professionale dei geologi in tale ambito.
 
Il TAR ha infine disposto la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari.
 
Nonostante il rigetto del ricorso - fa notare il Consiglio Nazionale dei Geologi in una nota -, sul cui esito certamente avranno pesato le mutate condizioni politico-amministrative legate all’accadimento sismico abruzzese e all’anticipata entrata in vigore delle stesse NTC, sussistono, nella sentenza, profili giurisdizionali di notevole interesse per la professionalità del geologo. Il CNG si riserva quindi di esaminare accuratamente il dispositivo di sentenza, prima di decidere collegialmente tra CN ed OO.RR. sulle nuove azioni da intraprendere.
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