Add Impression
Network
Pubblica i tuoi prodotti
Rinnovabili, Basilicata bacchettata sull'eolico

Rinnovabili, Basilicata bacchettata sull'eolico

Corte Costituzionale: la tutela dell'ambiente è competenza dello Stato

Vedi Aggiornamento del 12/10/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/10/2012
08/06/2009 - Non è a norma l’inserimento degli impianti eolici in Basilicata. La Corte Costituzionale, con la Sentenza 166/2009 del 29 maggio scorso, ha giudicato illegittimo l’articolo 6 della Legge Regionale 9/2007 , che recepiva la delibera di Giunta 2920/2004 per il corretto inserimento degli impianti eolici nel territorio.
 
L’intervento della Corte Costituzionale è stato proposto con la questione di legittimità sollevata dal Tar Basilicata , dopo i ricorsi presentati da alcune società operanti nel settore delle energie rinnovabili. Le società erano state invitate dalla Regione a verificare la compatibilità dei progetti presentati con la Delibera di Giunta, che stabiliva le modalità con cui svolgere la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica per le procedure ancora in attesa di autorizzazione unica. Posizione che aveva spinto le imprese a ricorrere al Tar per l’annullamento della delibera.
 
Il Tar, dopo aver osservato la retroattività della norma, applicabile alle procedure autorizzative non concluse al momento di entrata in vigore della legge, o soggette a giudizio amministrativo, ha posto l’accento sull’articolo 117 della Costituzione, in base al quale la salvaguardia dell’ambiente forma competenza esclusiva dello Stato.
 
L’individuazione dei siti per l’installazione degli impianti eolici è quindi attribuita alla Conferenza Unificata , motivo per il quale la legge regionale viola la Costituzione. Le Regioni oltre a non poter decidere le aree destinate agli impianti, devono adeguare le proprie discipline alle linee guida della Conferenza Unificata entro 90 giorni.
 
La Regione Basilicata , costituitasi in giudizio, ha sostenuto la propria competenza normativa in caso di mancanza delle linee guida, dal momento che le disposizioni rientrano nell’ambito di discrezionalità tecnica del legislatore, essendo quindi estranee al giudizio di costituzionalità.
 
Le società ricorrenti hanno osservato il contrasto delle disposizioni regionali anche con il Protocollo di Kyoto e le direttive comunitarie, che impongono all’Italia l’adozione di iniziative legislative per la salvaguardia ambientale e paesaggistica. Ne consegue una competenza delle Regioni solo in termini di rafforzamento dei limiti già fissati su base nazionale. Al contrario, l’adozione da parte della Regione di norme per la tutela ambientale, anche in mancanza di linee guida nazionali, lede la competenza dello Stato.
 
Nel procedimento è stata ricoperta un parte attiva dall’ Aper , Associazione dei produttori di energia da fonti rinnovabili, che intervenendo a favore delle sue associate, ha chiesto l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale. Secondo il presidente Roberto Longo non è più rimandabile l’emanazione delle linee guida da parte dello Stato. Argomento per cui Aper aveva già avanzato proposte negli scorsi anni.
Le più lette