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Appalti, verifica facoltativa sulle offerte anomale

Appalti, verifica facoltativa sulle offerte anomale

Il controllo sulla congruità può ritardare affidamento e completamento

Vedi Aggiornamento del 28/09/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 28/09/2009
28/07/2009 - Verifica della congruità delle offerte. È uno strumento facoltativo di cui le Stazioni Appaltanti possono decidere di avvalersi in sede di gara di appalto. Se ne è parlato in occasione di un’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole del Pd Emanuele Fano il 14 maggio scorso e discussa martedì 21 luglio.
 
La verifica, condotta da molte Amministrazioni comunali, sarebbe infatti alla base dei ritardi e dell’allungamento dei tempi per l’affidamento dei lavori e il completamento delle opere.
 
Il Sottosegretario Bartolomeo Giachino nella sua risposta ha evidenziato come il terzo correttivo al Codice degli Appalti, Decreto Legislativo 152/2008 , rechi modifiche sul tema dell’anomalia delle offerte, con cui rimane una residua possibilità di esclusione automatica di quelle anomale.
 
L’esclusione non è un obbligo ma una facoltà, se la Stazione Appaltante decide di avvalersene è tenuta a una condizione. Per i lavori l’importo deve essere pari o inferiore a un milione di euro e il numero delle offerte ammesse deve essere pari o superiore a dieci. Il Codice degli Appalti si adegua così alle pronunce della Corte di Giustizia Europea, che riteneva illegittima la disciplina italiana dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto soglia in relazione agli appalti di interesse transfrontaliero.
 
Secondo la Corte l’esclusione di un’offerta per il carattere anormalmente basso, anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo, può essere accettabile nel caso di un numero troppo elevato di offerte. Condizione che potrebbe obbligare l’amministrazione alla verifica in contraddittorio di un numero così alto di offerte da poter ritardare la realizzazione del progetto.
 
L’esclusione automatica delle offerte anomale basse potrebbe configurarsi come discriminazione indiretta di sistemi dotati di sistemi di costo diversi, con ripercussioni negative anche in termini di concorrenza. Il terzo correttivo non ha quindi eliminato la possibilità di esclusione automatica, ma l’ha limitata in base alle disposizioni comunitarie.
 
Le esigenze di controllo restano tutelate attraverso meccanismi di pubblicità che prevedono la pubblicazione dei bandi e dei termini inerenti alla presentazione delle offerte sul sito informatico dell'Osservatorio istituito presso l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
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