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Durc: non è obbligatorio per i lavoratori distaccati

Durc: non è obbligatorio per i lavoratori distaccati

Dal Ministero del Lavoro chiarimenti sull'utilizzo di manodopera esterna

Vedi Aggiornamento del 13/04/2010
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 13/04/2010
16/07/2009 - Spetta all’impresa appaltatrice la richiesta del Durc, Documento unico di regolarità contributiva, anche se nell’appalto sono coinvolti lavoratori distaccati. Così il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali , che si è pronunciato in tal senso con l’ interpello 58/2009 .
 
La questione è stata posta dall’ Inail , Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per sapere se se in caso di lavoratori distaccati il Durc , Documento che certifica la posizione di regolarità contributiva debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall’impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all’esecuzione dei lavori.
 
Il dubbio può sorgere nel momento in cui la società appaltante chiede a quella appaltatrice il Durc per verificare la regolarità contribuiva e procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, senza incorrere nella responsabilità solidale.
 
L’Inail ha anche chiesto delucidazioni sulla possibilità che sia obbligatorio il possesso del Durc anche per l’impresa o il lavoratore autonomo che svolga all’interno di un cantiere attività di consegna e scarico di materiale edile, come una ditta di trasporto.
 
Il Ministero chiarisce che il Durc è indispensabile per l’assegnazione di appalti di lavori pubblici e privati nel settore dell’edilizia non solo per le imprese con dipendenti, ma anche per i lavoratori autonomi che operano in cantiere senza assumere la veste di datore di lavoro. Nel caso di distaccamento dei lavoratori, poi, l’impiegato inviato presso l’impresa distaccataria è inserito nell’organizzazione della stessa, ma il rapporto di lavoro continua con il datore originario, il distaccante.
 
L’impresa distaccante resta quindi estranea all’appalto, escludendo qualsiasi richiesta di Durc a suo carico. Condizione che permane anche se tra le due società è stato stipulato un accordo per il ribaltamento del costo.
 
Per quanto riguarda il possesso del Durc per le imprese impegnate nella consegna e scarico di materiale edile nei cantieri, il Ministero ha spiegato che si tratta di attività che non intervengono direttamente nella realizzazione dell’opera. L’obbligo di certificare la regolarità contributiva in caso di appalti pubblici e privati nel settore edile grava sulle imprese che svolgono i lavori indicati nell’allegato X del Decreto Legislativo 81/2008. Tra i quali non è annoverata l’attività di consegna e scarico merci.
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