29/07/2009 - A circa un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo di dotare di certificato energetico tutti gli immobili messi in vendita o affittati (1° luglio 2009), e a pochi giorni dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (
leggi tutto ), non mancano le difficoltà di applicazione delle nuove regole.
L’Arch. Francesco Giordano, Coordinatore Regionale Campania e Referente Provincia per Napoli dell’ ACE - Associazione Certificatori Energetici , ci segnala una serie di questioni relative all’introduzione della certificazione energetica in Italia: molti certificatori hanno infatti rilevato problemi con i notai, con le softwarehouse, con gli ordini professionali e con l’ENEA - Gruppo di Lavoro Efficienza Energetica per le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare l’Associazione Certificatori Energetici segnala che:
- i notai sono orientati a pretendere il Certificato energetico e richiedono che venga rilasciato da un tecnico abilitato e iscritto al relativo elenco/albo, ma tale abilitazione ed albo verrà introdotto con il terzo decreto, non ancora pubblicato;
- le softwarehouse rilasciano a pagamento gli aggiornamenti dei software commerciali adducendo che l’attestato di qualificazione, ancora valido ed integrato da nuove funzioni, non verrà sostituito dall’attestato di certificato energetico ma andrà ad integrarsi ad esso;
- i professionisti fino ad oggi abilitati secondo il Dlgs 115/2008 pensano di poter emettere l’attestato di certificazione anche in assenza dei relativi albi/elenchi regionali;
- gli ordini professionali (nei diversi forum) ritengono che non si possa emettere ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in sostituzione dell’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), che risulta ancora valido in assenza degli albi/elenchi suddetti; ci sono già le prime interpretazioni della norma;
- per quanto riguarda la detrazione del 55% per l’efficienza energetica, l'ENEA GdL efficienza energetica il giorno 18 luglio 2009 comunicava nel
servizio faq che non occorre l’ACE per le pratiche di risparmio energetico ma il solo AQE, ritenendolo ancora valido; il giorno 22 luglio 2009 tale faq è stata modificata inserendo la precisazione che l’ACE è valido da normativa vigente ma per le pratiche di detrazioni fiscali era sufficiente l’AQE.
- entro settembre una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate includerà definitivamente i portoni e portoncini blindati di ingresso fra i prodotti ammessi alla detrazione del 55%, anche grazie al continuo
interessamento dell’UNCSAAL e dei suoi tecnici che più volte hanno segnalato l’anomalia all’ENEA, soprattutto dopo l’emanazione del Dpr 59/2009 che faceva definitivamente rientrare le porte d’ingresso nelle tabelle di trasmittanza degli infissi.
Per quanto riguarda invece il
software DOCET, i tecnici sottolineano che nelle Linee Guida (
DM 26 giugno 2009 ) si fa chiaramente riferimento alla possibilità di utilizzo del software DOCET per usi limitati della certificazione energetica (fino a 3000 mq ad esempio), ma nel decreto non si richiama il fatto nel
Dpr 59/2009 invece si specifica (art. 4, comma 27) che lo stesso software CNR/ENEA deve garantire risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai parametri nazionali.
Tale richiamo è contenuto anche nel paragrafo 5 dell’Allegato A al DM 26 giugno 2009 in cui si legge “La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 dello stesso decreto 26/06/2009.”. Tale dichiarazione oggi non è disponibile on-line su nessun sito, pertanto l'ultima versione del software DOCET v. 1.07.10.18, non aggiornato da Ottobre 2007, si presume non possa rispettare i corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento e similarmente uno scostamento del +/- 5% come per i software commerciali.
In molti forum tecnici, ma anche in varie interviste e dichiarazioni, si annunciava l’uscita del nuovo DOCET PRO aggiornato alla UNI TS 11300, da utilizzare sia per la Certificazione Energetica che per le pratiche del 55%, ma ad oggi tale aggiornamento non è ancora disponibile.
Sul sito dell'ENEA GdL efficienza energetica, dal giorno 28 luglio è possibile scaricare nuovamente (attraverso il link al sito
http://www.docet.itc.cnr.it/ ) la vecchia versione del software DOCET v. 1.07.10.18, ma non si fa alcun rifermento a dichiarazioni o a rispondenze a parametri nazionali. Tale software non aggiornato risulterebbe attualmente inutilizzabile senza tale dichiarazione e soprattutto non adeguato alla nuova situazione normativa.
Alla luce di queste problematiche, i tecnici chiedono all’ENEA GdL efficienza energetica di chiarire (attraverso la FAQ 50 del 28/07/2009) se l’attuale versione di DOCET (non aggiornata da Ottobre 2007) sia a norma o meno, e di pubblicare sul sito la dichiarazione resa da CNR, ENEA sulla rispondenza del +/- 5% del software DOCET ai parametri nazionali, in assenza della quale il software non può essere utilizzato in alternativa ai software commerciali che invece presentano tale dichiarazione ed in alcuni casi
Certificazioni di rispondenza emessa dal CTI .