Ingegneri: dal Cni una proposta di riforma della professione
NORMATIVA
Ingegneri: dal Cni una proposta di riforma della professione
Tariffe minime collegate a standard qualitativi delle prestazioni, ribasso massimo del 20%
27/07/2009 - Si è concluso venerdì 24 luglio a Pescara, il 54° Congresso nazionale degli ordini degli Ingegneri. Ampio spazio è stato dedicato al sisma del 6 aprile in Abruzzo, in linea con il tema di quest’anno: il ruolo degli ingegneri per la sicurezza e lo sviluppo del Paese.
Nella riunione dei Presidenti degli Ordini locali, è stata approvata una proposta di legge di riforma dell’ordinamento della professione di ingegnere, una “piattaforma” su cui basare il confronto con il Ministero della Giustizia e che - auspicano gli ingegneri - avvii in tempi brevi il processo per la definizione del nuovo quadro normativo delle professioni tecniche.
Tema rilevante della proposta (art. 10), è quello delle tariffe professionali , la cui inderogabilità è stata abolita dal decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006) e che sono state oggetto di una recente indagine conoscitiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sui codici deontologici di alcune professioni, tra cui quella di ingegnere, dalla quale è emersa la “resistenza” della maggior parte degli Ordini ai principi di liberalizzazione ( leggi tutto ).
Di conseguenza, per conciliare il principio comunitario della concorrenza e quello della qualità della prestazione, gli ingegneri propongono di applicare ai servizi professionali una prassi ormai invalsa nel settore dei lavori pubblici - quella di una ribassabilità massima del 20% - con un meccanismo che collega le tariffe all’individuazione di standard qualitativi minimi delle prestazioni. Attenendosi al primo comma dell’art. 2233 del Codice civile secondo cui il compenso è liberamente determinato dalle parti, la proposta prevede che tale libera determinazione sia subordinata al raggiungimento di “standard qualitativi” minimi, definiti dagli Ordini. La violazione dei compensi predeterminati attraverso le tariffe non configura un’automatica violazione della norma sulla qualità progettuale, ma fa scattare un accertamento da parte dell’Ordine territoriale.
L’art. 3 propone l’istituzione di un “ ordinamento di categoria ” che contenga, tra le altre cose:
- la definizione di standard minimi prestazionali richiesti per l’esercizio della professione, idonei a salvaguardare la qualità della prestazione, la sicurezza e l’affidamento dei cittadini;
- la possibilità di riconoscere un’indennità ai membri del Consiglio nazionale e del Consiglio dell’Ordine per la durata del loro mandato;
- la previsione dell’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo degli iscritti agli Ordini;
- la previsione dell’obbligo di svolgere un periodo di tirocinio, propedeutico all’esame di Stato, non superiore a due anni e il riconoscimento del diritto all’equo compenso dei tirocinanti;
- la previsione che almeno la metà dei componenti delle commissioni giudicatrici dell’esame di Stato, tra cui il presidente, appartenga all’Ordine territoriale della sede in cui si svolge l’esame;
- l’istituzione, per ciascuna Sezione dell’Albo, di Settori distinti in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante lo specifico percorso formativo;
- l’istituzione delle Federazione regionali degli Ordini territoriali.
L’art. 8 introduce il dovere, per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri, di provvedere al proprio costante aggiornamento professionale , secondo criteri stabiliti dall’ordinamento di categoria. I corsi possono essere organizzati degli Ordini territoriali, o da Università, amministrazioni pubbliche, associazioni ed altri soggetti privati convenzionati con gli Ordini o accreditati dal Consiglio nazionale.
Gli incarichi assunti e le peculiari prestazioni svolte dagli iscritti, possono essere riconosciute ai fini del rispetto dell’obbligo di aggiornamento continuo.
L’art. 9 propone che il contratto relativo alle prestazioni professionali venga formalizzato in un “ disciplinare d’incarico professionale ”
La progettazione è opera d’ingegno ed è soggetta alla tutela civile e penale prevista dalla normativa sul diritto d’autore (art. 12). È consentita la pubblicità informativa , ma non quella comparativa e negativa (art. 13). L’esercizio della libera professione per gli ingegneri abilitati ed iscritti all’Albo è incompatibile con la prestazione di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, con rapporto di lavoro part-time superiore al 50% (art. 14).
L’art 15 prevede che il professionista si iscriva all’ albo del luogo della propria residenza. L’ Ordine professionale è composto dal Consiglio nazionale e dagli Ordini territoriali (art. 16). Gli Ordini territoriali non regionali costituiscono in la “ Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri ”, alla quale sono conferiti i compiti di rappresentanza degli Ordini territoriali componenti presso l’Amministrazione regionale (art. 17).
Il Consiglio di disciplina - organismo indipendente, composto da membri di comprovata esperienza - decide sui procedimenti disciplinari avviati dal Consiglio dell’Ordine territoriale, ha competenza regionale e sede presso il capoluogo di Regione (art. 19). Il Consiglio nazionale degli ingegneri rappresenta la categoria professionale degli ingegneri; determina gli standard qualitativi delle prestazioni professionali e predispone le proposte di tariffa; accredita i corsi per l’aggiornamento continuo degli iscritti all’albo e prevede un sistema di valutazione degli stessi (art. 20).
È consentito costituire Società tra professionisti , anche per l’esercizio di più attività professionali (art. 23). Incorre in un illecito disciplinare chi non rispetta le leggi e il codice deontologico, assume comportamenti contrari al decoro ed alla dignità della professione, non rispetta l’obbligo dell’aggiornamento professionale continuo (art. 26). Queste violazioni comportano sanzioni che vanno dall’avvertimento alla radiazione dall’albo.