La Legge Comunitaria 2008 modifica il T.U. sicurezza sul lavoro
NORMATIVA
La Legge Comunitaria 2008 modifica il T.U. sicurezza sul lavoro
Semplificazioni per i cantieri privati con più imprese e sotto i 100.000 euro. In arrivo le modifiche al 81/08
20/07/2009 - La Legge comunitaria 2008 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee”, apporta una’importante modifica al Dlgs 81/2008 , il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 25 luglio 2008 nella causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200, viene modificato il comma 11 dell’art. 90, del Testo Unico: secondo la formulazione originaria, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, il committente non è obbligato a designare il coordinatore per la progettazione.
A seguito della modifica sono esonerati dall'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione tutti i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000; in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
A seguito della modifica sono esonerati dall'obbligo di designare il coordinatore per la progettazione tutti i lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000; in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Un’ulteriore modifica al comma 1 dell’art. 91, aggiunge il comma b-bis all’elenco degli obblighi del coordinatore per la progettazione: oltre a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e a predispone un fascicolo sulla prevenzione dei rischi per i lavoratori, il coordinatore per la progettazione dovrà anche coordinare l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1. Tale comma prevede che il committente o il responsabile dei lavori si attenga alle misure generali di tutela (previste dall’articolo 15) e preveda nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che devono svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro.
Ricordiamo che il 24 giugno scorso le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo che modifica il Testo Unico.
In entrambi i pareri si chiede che la certificazione (fatta da enti bilaterali e università pubbliche e private) dell’attuazione dei modelli di gestione aziendale e l’impiego di “macchine marcate CE” - che secondo l’ articolo 2-bis proposto dal ddl determinano una presunzione di conformità alle prescrizioni del Dlgs 81/2008 - prefiguri unicamente una presunzione relativa di conformità. Se si decidesse di mantenere questa norma, le Commissioni chiedono di includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro e di precisare che le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità.
Per quanto riguarda l'articolo 10-bis (cosiddetto “salva-manager”) che, inserendo un nuovo articolo 15-bis, introduce alcune condizioni ai fini dell'imputazione della responsabilità penale a tutti i soggetti per i quali le singole norme comminano (in astratto) le sanzioni, le Commissioni propongono di riconsiderare la norma nel suo complesso. In particolare, suscita perplessità la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15-bis, la quale pone la condizione, ai fini dell'imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l’evento non sia imputabile a soggetti rientranti in determinate categorie (preposti, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente, lavoratori, componenti dell'impresa familiare, ecc.), con riferimento ai reati per i quali siano responsabili penalmente - oltre ai datori di lavoro e ai dirigenti - anche tali soggetti. Le Commissioni propongono di sopprimere la lettera d), mantenendo, quindi, l'ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa previsti dal Codice Penale.
Il provvedimento torna ora in Consiglio dei Ministri, che dovrà approvarne la versione modificata in base ai pareri del Parlamento e della Conferenza delle Regioni ( leggi tutto ). La scadenza della delega è fissata al 16 agosto 2009: entro questa data il provvedimento di modifica dovrà essere firmato dal Capo dello Stato per essere poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.