Danno accesso alla qualifica di “tecnico abilitato” alla certificazione energetica le lauree in architettura e ingegneria (edile, civile, per l’ambiente e il territorio, dei sistemi edilizi, dei materiali, ma anche aerospaziale, chimica, dell’automazione, della sicurezza, elettrica, energetica, meccanica, gestionale, navale e industriale), in scienze e tecnologie agrarie, forestali e ambientali. Sono abilitanti anche i diplomi di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico, limitatamente al proprio specifico ambito di competenza.
Invece, per i laureati in fisica, matematica, urbanistica, chimica, geologia, ingegneria biomedica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, e in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio sarà obbligatorio frequentare specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, tenuti da università, enti di ricerca, regioni, ordini e collegi professionali.
Contro lo schema di Dpr si è pronunciato il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ; il presidente del CNPI Giuseppe Jogna ha scritto una lettera aperta al Ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola, definendo “un grave errore” il decreto in via di approvazione. La categoria dei periti industriali - spiega Jogna - opera in tutti i settori della tecnica ingegneristica, ma il professionista abilitato nell’impiantistica non lo è nell’edilizia e viceversa.
Lo schema di Dpr, che segue gli altri due attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 ( Dpr 59 2 aprile 2009 recante metodologie di calcolo e i requisiti minimi, e DM 26 giugno 2009 contenente le Linee Guida per la certificazione energetica) è ora all’esame del Consiglio di Stato, dovrà poi tornare in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e, infine, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.