I nuovi limiti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori , poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti.
Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori .
Per quanto concerne invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), occorre far riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori , come affermato sia nella FAQ 43 dell’ENEA che nella guida fiscale “ Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico ” del giugno 2008 (pag. 12) redatta dall’Agenzia delle Entrate.