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Piemonte: in vigore la certificazione energetica degli edifici

Piemonte: in vigore la certificazione energetica degli edifici

Nuove indicazioni sugli aspetti operativi e sugli adempimenti a carico dei certificatori

Vedi Aggiornamento del 22/06/2011
di Rossella Calabrese
07/10/2009 - È partita il 1° ottobre scorso nella Regione Piemonte la certificazione energetica degli edifici. Come previsto dalla normativa regionale, nello stesso giorno è stata pubblicata la sezione del sito web della Regione dedicata alla certificazione energetica regionale.
 
Da questa sezione si accede alla procedura di iscrizione all’elenco regionale dei certificatori, il Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici (SICEE), realizzato dalla Regione Piemonte con il supporto di CSI-Piemonte, che gestisce l’elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’Attestato di Certificazione Energetica (ACE), i dati inseriti negli ACE e la raccolta degli attestati trasmessi dai professionisti. Per orientare i certificatori nella fase iniziale della propria attività, è stato messo a punto un Vademecum sul funzionamento del SICEE.
 
Il 1° ottobre è stata emanata la determina dirigenziale n. 446 che specifica gli aspetti metodologici e operativi in materia di certificazione energetica, ai sensi della DGR n. 43-11965 del 4 agosto 2009 , attuativa della legge 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia).
 
La nuova Determina fornisce indicazioni sull’iscrizione all’elenco regionale dei certificatori, sulla prenotazione degli attestati di certificazione energetica, sulla redazione degli ACE e sull’emissione degli stessi attraverso il SICEE. Al Punto 4 della Determina viene precisato che, mentre per i lavori iniziati prima del 1° ottobre 2009 il certificatore deve essere nominato tempestivamente in corso d’opera, per gli interventi edilizi che richiedano l’ACE, il certificatore deve essere nominato prima dell’inizio dei lavori.
 
Per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, il certificatore deve effettuare sopralluoghi in cantiere, raccogliere documenti relativi ai materiali impiegati, fotografare le fasi realizzative più importanti ai fini della certificazione, raccogliere documentazione progettuale, rilevare i dati geometrici, dimensionali, termo-fisici e impiantistici impiegati come input del calcolo, verificare la conformità al progetto dei lavori realizzati.
 
Nel caso di certificazione di un immobile esistente, il certificatore deve conservare per cinque anni la documentazione relativa alla tipologia e alle caratteristiche termo-fisiche dell’involucro e degli impianti esistenti; deve, inoltre, verificare la rispondenza dell’edificio e degli impianti alla normativa in vigore al momento della costruzione/ristrutturazione, accertandosi anche che eventuali ulteriori interventi sull’involucro e sugli impianti siano stati realizzati in conformità alle norme vigenti.


A questo proposito, l’ Arch. Daniela Re, certificatrice energetica in Piemonte , ci segnala alcuni punti critici sulla redazione della certificazione. In primo luogo ricorda che la DGR 43-11965/2009 , al paragrafo 5.1, prevede che “nel caso di fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato, la certificazione della singola unità immobiliare dovrà necessariamente essere preceduta dalla certificazione dell'intero edificio che attesta il valore del rendimento impiantistico.”. Quest’obbligo - spiega l’Arch. Re - riguarda la maggior parte degli appartamenti nelle nostre città.
 
In secondo luogo l’Arch. Re fa notare che la DD 446 del 1° ottobre richiede un accurato sopralluogo supportato da documentazione, da conservare per 5 anni a cura del certificatore, deducendone che l’ACE dell’intero edificio deve essere realizzato in maniera molto accurata. Si creerebbe così la paradossale situazione per cui, in un condominio con riscaldamento centralizzato, la prima persona che volesse vendere dovrebbe farsi carico della certificazione di tutto l’edificio.
 
Un altro aspetto, non meno importante, riguarda la responsabilità del certificatore che riscontrasse delle difformità dell’edificio/impianto rispetto alla normativa vigente nel momento della realizzazione. Non è chiaro cosa deve fare il certificatore, qualora riscontrasse tali incongruenze. Si verrebbe a delineare - conclude l’Arch. Daniela Re - una figura di controllo al di là delle sue mansioni (il certificatore infatti è parte terza) che risponde di interventi, passati, che non dipendono da lui.


La nuova procedura di certificazione energetica della Regione Piemonte sarà presentata oggi pomeriggio alle ore 14.00, nell’ambito della manifestazione “Uniamo le energie” ( programma ).
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