Appalti pubblici, ammesse in gara le associazioni professionali
LAVORI PUBBLICI
Appalti pubblici, ammesse in gara le associazioni professionali
CdS: con una interpretazione estensiva dell’avvalimento più spazio ad architetti e tutela della concorrenza
18/11/2009 - Associazioni professionali ammesse agli appalti pubblici grazie all’avvalimento. Così il Consiglio di Stato che, con la sentenza 7054/2009 del 12 novembre scorso, dà la possibilità ai professionisti di aggiudicarsi una gara pubblica avvalendosi delle competenze di altre aziende.
Il Consiglio di Stato ha fornito così una interpretazione estensiva all’istituto dell’avvalimento. Nel caso concreto preso in esame, infatti, ha dato ragione a una associazione professionale di architetti che si era aggiudicata il restauro di una villa comunale.
È stato quindi confermato l’orientamento fornito precedentemente dal Tar Lombardia , che aveva posto sullo stesso piano i raggruppamenti temporanei di professionisti e quelli di imprese.
Il Tribunale amministrativo aveva infatti respinto il ricorso proposto da un gruppo di professionisti contro la decisione della Stazione Appaltante di affidare i lavori ad una associazione professionale.
Si era pronunciata in modo analogo anche la Corte di Giustizia europea , attenta a promuovere la concorrenza ponendosi come garante contro il monopolismo.
Nell’ambito dell’ampliamento della dinamica concorrenziale, un operatore economico può provare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione ad una gara di appalto avvalendosi delle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica, dai rapporti o dai vincoli intercorrenti tra il prestatore e i soggetti dai quali trae le competenze..
L’unico criterio di valutazione è infatti l’esistenza dei mezzi necessari a dimostrare la capacità di esecuzione dell’appalto.
Terzo correttivo Codice appalti : Sull’orientamento giurisprudenziale ha anche pesato la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia. Prendendo come riferimento il Decreto Legislativo 163/2006 , Codice dei Contratti Pubblici, è stato precisato che la nozione di operatore economico comprende ogni persona fisica o giuridica, ente pubblico e raggruppamento di persone ed enti che offrono sul mercato la realizzazione di lavori, prodotti e servizi. Nozione recepita dal terzo correttivo del Codice.