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Appalti, perde la cauzione l’impresa con Durc irregolare

Appalti, perde la cauzione l’impresa con Durc irregolare

Provvedimento valido come risarcimento danni alla SA anche dopo l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria

Vedi Aggiornamento del 16/09/2014
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 16/09/2014
30/11/2009 - In arrivo nuove restrizioni per le imprese con Durc irregolare. Perde la cauzione l’impresa vincitrice di una gara di appalto, alla quale è stata annullata l’aggiudicazione a causa di anomalie contributive. Si è pronunciato in questo senso il Consiglio di Stato , con la sentenza 7255/2009 del 19 novembre scorso.
 
Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che una delle funzioni della cauzione è quella di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dall’impresa nel momento in cui intende partecipare a una gara pubblica.
 
Il mancato possesso dei requisiti richiesti dal bando, a fronte di una dichiarazione mendace, oltre a comprovare l’assenza di serietà e correttezza dell’impresa, provocano un danno economico alla Stazione Appaltante.
 
Il trattenimento della cauzione da parte della Stazione Appaltante diventa quindi legittimo se il partecipante risulta inadempiente. Stessa considerazione nel caso in cui l’aggiudicazione provvisoria sia annullata per la successiva esclusione dell’impresa a causa dell’assenza dei requisiti richiesti.
 
Nel caso preso in esame, il Tar del Trentino aveva annullato una aggiudicazione per irregolarità contributiva. L’appellante ha in seguito contestato al Tar non solo la mancanza della gravità della violazione per l’esiguità degli importi, ma anche la non avvenuta notifica del provvedimento sanzionatorio.
 
Secondo l’appellante, poi, la sentenza non considerava che la regolarizzazione delle posizioni contributive era avvenuta prima degli accertamenti da parte della Provincia Autonoma di Trento. Contestata anche l’assenza di diligenza visto che la domanda per l’ottenimento del Durc era stata inoltrata all’Inail prima dell’indizione della gara.
 
Dopo lo studio della documentazione depositata è stata riscontrata un’incongruenza con le dichiarazioni rilasciate, motivo per il quale il ricorso è stato respinto, escludendo l’impresa dalla gara per dichiarazioni mendaci e non rispondenza ai requisiti richiesti.
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