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Appalti, possibile aumento dei ribassi se il bando prevede l’arbitrato

Appalti, possibile aumento dei ribassi se il bando prevede l’arbitrato

Eliminata con il nuovo decreto la scadenza delle clausole compromissorie, ridotti costi e tempi dei contenziosi

Vedi Aggiornamento del 14/04/2010
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 14/04/2010
25/11/2009 - Novità in materia di appalti pubblici. Restano a far parte del nostro ordinamento gli arbitrati anche se la Finanziaria 2008 ne aveva previsto l’abolizione a causa degli alti costi per le pubbliche amministrazioni. Proposito contraddetto dall’azione del Governo, che con la bozza di decreto legislativo per la riforma di arbitrati e appalti, esaminata dal pre - Consiglio dei Ministri, rimuove anche il divieto di incrementare i compensi massimi.
 
L’ arbitrato consiste nell’inserimento di clausole compromissorie all’interno degli appalti pubblici. Le parti stipulano accordi preventivi per la devoluzione di eventuali controversie a un collegio arbitrale nominato di comune accordo. Il verdetto può essere impugnato anche nel merito, accelerando i tempi dell’appello. Con il nuovo decreto, poi, è prevista la rotazione per i presidenti del collegio, che non devono aver gestito arbitrati nei tre anni precedenti.
 
Inserimento facoltativo : L’ex Ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, aveva proposto la cancellazione dell’istituto, non più attuata con l’obiettivo di velocizzare la giustizia privata. L’arbitrato resta quindi facoltativo e può essere previsto dal bando di gara. All’appaltatore rimane la possibilità di rifiutarlo prima della firma del contratto. Vi si ricorre solo se fallisce il tentativo di conciliazione bonario.
 
Incentivi : L’inversione di tendenza consiste negli incentivi previsti per l’introduzione delle clausole compromissorie. Nei bandi che ammettono l’arbitrato le imprese potranno infatti aumentare di qualche punto i ribassi. Operazione resa possibile dai minori oneri finanziari derivati da una più spedita risoluzione delle controversie, stimata in 82 giorni per i casi più lineari e sette mesi per quelli arricchiti da ricorsi incidentali. In precedenza, invece, il fatto che le amministrazioni risultassero quasi sempre perdenti faceva considerare più costoso il ricorso a simili clausole contrattuali.
 
Tempistica dei ricorsi : Il decreto legislativo in discussione attua la delega prevista dalla Legge Comunitaria 2008 e recepisce all’interno del Codice dei Contratti Pubblici , d.lgs.163/2006 , la Direttiva Comunitaria 2007/66/CE, che impone un lasso di tempo tra l’aggiudicazione di una gara e la firma del contratto. In questo modo si lascia il tempo necessario per la presentazione di eventuali ricorsi.
 
Il termine introdotto dalla bozza di decreto legislativo per la sospensione del contratto è di 35 giorni, calcolati a partire dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, a fronte dei 40 inizialmente previsti. Dopo l’avviso sulle intenzioni di presentare ricorso da parte dei concorrenti, la Stazione Appaltante può annullare la gara in autotutela. Per l’impugnazione dell’aggiudicazione sono invece a disposizione 30 giorni.
 
Compensi massimi : Il nuovo decreto legislativo, in presenza di cause complesse, propone di eliminare il divieto per i giudici privati di auto aumentarsi la parcella. Le tariffe degli arbitrati potranno così oscillare tra il 40% e il 70% di quelle professionali in vigore.
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