Piemonte: corso per certificatori obbligatorio per ingegneri e architetti non abilitati
RISPARMIO ENERGETICO
Piemonte: corso per certificatori obbligatorio per ingegneri e architetti non abilitati
Non è più necessaria invece l’iscrizione all’ordine o al collegio professionale
03/11/2009 - Con la Dgr n. 1-12374 del 20 ottobre 2009 , la Regione Piemonte ha modificato la precedente Dgr 43-11965 del 4 agosto 2009 in materia di certificazione energetica degli edifici, che disciplina, tra le altre cose, l’elenco regionale dei certificatori energetici, i titoli di studio necessari per abilitarsi e le modalità di svolgimento del corso di formazione.
A seguito a seguito di osservazioni pervenute da Collegi e Ordini professionali e da singoli professionisti, la Regione ha ritenuto opportuno specificare meglio i casi e le condizioni di ammissibilità all’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori.
Con particolare riferimento alla lettera b) del Paragrafo 3.2 dell’allegato alla Dgr 43-11965, che ammette all’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori “ geometri e periti , iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione […] che, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, operano all’interno delle proprie competenze in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza”, la nuova Dgr aggiunge che la collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco sia attivata “ ove necessario ”.
Con particolare riferimento alla lettera b) del Paragrafo 3.2 dell’allegato alla Dgr 43-11965, che ammette all’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori “ geometri e periti , iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione […] che, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, operano all’interno delle proprie competenze in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza”, la nuova Dgr aggiunge che la collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco sia attivata “ ove necessario ”.
Inoltre, analogamente a quanto già previsto per i geometri, periti industriali o agrari, anche per gli ingegneri e gli architetti non abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, l’iscrizione nell’Elenco regionale dei certificatori è subordinata alla partecipazione al corso di formazione e al superamento del relativo esame.
Su richiesta del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, che lamentava il mancato espresso riferimento ai propri iscritti tra i titoli di studio ammessi, è stato specificato che il diploma in questione è equipollente a quello di perito agrario.
Con riferimento ai titoli di studio tecnico-scientifici previsti alla lettera c) del Paragrafo 3.2 (lauree specialistiche e diplomi, e iscrizione al relativo ordine o collegio professionale), sono stati rivisti i requisiti di partecipazione al corso di formazione:
- prevedendo il possesso della laurea, in luogo della laurea specialistica, nelle materie già indicate;
- inserendo la laurea in Fisica accanto a quella in Chimica;
- eliminando il requisito dell’iscrizione all’ordine, associazione o collegio professionale.
Di conseguenza, sono state corrette le norme relative ai corsi di formazione (Paragrafo 4).
Le altre modifiche riguardano aspetti generali della certificazione energetica. L’articolo 5, comma 6, della Lr 13/2007 - ricorda la Regione - prevede che la certificazione per unità immobiliari facenti parte di uno stesso fabbricato può fondarsi, alternativamente:
a) sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata;
b) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i fabbricati dotati di un impianto termico centralizzato;
c) sulla valutazione di un'altra unità immobiliare, rappresentativa della stessa tipologia.
Per i fabbricati con impianto centralizzato, per la Regione sarebbe auspicabile una certificazione comune dell'intero edificio. Se però la certificazione riguarda una singola unità immobiliare, l’interessato può fondarla sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e c), fermo restando che per tale fattispecie la certificazione non può prescindere dalla determinazione del rendimento medio stagionale dell’impianto termico centralizzato calcolato sulla base delle normative UNI TS 11300/2.