
La Toscana disciplina l’efficienza energetica in edilizia
RISPARMIO ENERGETICO
La Toscana disciplina l’efficienza energetica in edilizia
L’attestato di certificazione energetica degli edifici va allegato agli atti di compravendita e locazione
Vedi Aggiornamento
del 29/05/2012
30/12/2009 - Con la legge regionale n. 71 del 23 novembre 2009 , pubblicata sul Bur n. 50 del 27 novembre, la Toscana adegua al quadro normativo nazionale le proprie norme sull’efficienza energetica in edilizia, introducendo un sistema di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione.
La l.r. 71/2009 modifica la precedente Lr n. 39 del 24 febbraio 2005 “Disposizioni in materia di energia”, integrandola con una serie di previsioni, in attuazione del Dlgs 192/2005 , con particolare attenzione alla disciplina della relazione tecnica di rendimento energetico degli edifici, dell’attestato di certificazione energetica, che deve essere richiamato negli atti di trasferimento oneroso e di locazione di ogni unità immobiliare di nuova costruzione o sottoposta a ristrutturazione, e dei requisiti dei certificatori. Vengono, inoltre, istituiti il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, che comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche, e il catasto degli impianti di climatizzazione.
Il nuovo articolo 23 della legge 39/2005 stabilisce che tutti gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione o manutenzione edilizia relativi a singole unità immobiliari oppure ad interi edifici o aree residenziali vanno realizzati in modo da contenere i consumi di energia , nel rispetto dei requisiti minimi cha saranno fissati da un regolamento regionale, nel rispetto della direttiva 2002/91/CE e del Dlgs 192/2005. Al progetto relativo all’intervento va allegata la relazione tecnica di rendimento energetico che contiene le indicazioni tecniche stabilite dal suddetto regolamento regionale, dà conto del rispetto dei requisiti minimi di risparmio energetico fissati dallo stesso regolamento, e delle norme statali ed europee.
Ogni edificio di nuova costruzione, oppure oggetto di ricostruzione a seguito di demolizione, e ogni edificio esistente di superficie utile lorda superiore a mille mq oggetto di ristrutturazione edilizia, deve essere dotato di un attestato di certificazione energetica (ACE) , redatto da professionisti abilitati, in attuazione dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. L’ACE va trasmesso al Comune attraverso il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, insieme al certificato di conformità dell’opera al progetto (di cui all’articolo 86 della l.r. 1/2005). L’assenza dell’ACE rende inefficace il certificato di conformità.
In caso di compravendita o locazione , ogni unità immobiliare nuova o esistente, deve essere dotata di ACE; gli estremi dell’ACE vanno richiamati nell’atto di compravendita o nel contratto di locazione. Anche in questo caso l’attestato di certificazione energetica deve essere trasmesso al Comune. Una unità immobiliare non dotata di ACE di viene automaticamente posta nella classe energetica più bassa , senza necessità di autocertificazione, come invece previsto dalla normativa nazionale. L’attestato di certificazione energetica ha validità di 10 anni a partire dal suo rilascio, e va aggiornato ad ogni intervento che modifica le prestazioni energetiche dell’edificio.
Il testo della legge non fa riferimento ad alcun albo o elenco regionale dei certificatori energetici, a conferma di quanto affermato alcuni mesi fa dall’assessore regionale all’ambiente, Anna Rita Bramerini (leggi tutto).
Il testo della legge non fa riferimento ad alcun albo o elenco regionale dei certificatori energetici, a conferma di quanto affermato alcuni mesi fa dall’assessore regionale all’ambiente, Anna Rita Bramerini (leggi tutto).
È istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza energetica , che comprende l’archivio informatico delle certificazioni energetiche e il catasto degli impianti di climatizzazione ed è immediatamente accessibile a tutti i Comuni e le Province toscane e a chiunque vi abbia interesse. L’articolo 23 quinquies disciplina le sanzioni e i controlli sul rendimento energetico degli edifici.
I regolamenti di attuazione , che saranno approvati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Lr 71/2009, fisseranno le modalità di redazione e le indicazioni tecniche da inserire nella relazione tecnica di rendimento energetico; i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e le prescrizioni per il contenimento dei consumi, anche attraverso le fonti rinnovabili; le indicazioni tecniche per redigere l’ACE; i casi di esclusione dagli obblighi di presentazione della relazione tecnica di rendimento energetico e dell’ACE.
I Comuni detteranno disposizioni per promuovere la produzione di energia diffusa e adotteranno, negli atti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi, prescrizioni concernenti l’efficienza energetica in edilizia.