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La detrazione del 55% non si cumula con altri incentivi

La detrazione del 55% non si cumula con altri incentivi

Agenzia delle Entrate: dal 1° gennaio 2009 si deve scegliere tra il bonus fiscale del 55% e gli altri contributi

Vedi Aggiornamento del 23/02/2011
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 23/02/2011
28/01/2010 - Dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica possono beneficiare della detrazione del 55% oppure di altri contributi comunitari, regionali o locali, ma non di entrambi. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 3/E del 26 gennaio 2010.
 
Il quesito è stato posto dalla Regione Piemonte che, con la legge regionale 23 del 7 ottobre 2002 , concede agevolazioni finalizzati alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio del territorio piemontese. Gli strumenti utilizzati sono: finanziamenti agevolati, contributi in conto interessi, prestazione di garanzie a favore degli istituti di credito che erogano i finanziamenti. Secondo la Regione il divieto di cumulo (previsto dal Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008 , art. 6, c. 3) tra le agevolazioni di cui alla Lr 23/2002 e la detrazione del 55% non interessa la norma regionale in quanto questa non prevede l’erogazione di contributi in conto capitale, ma incentivi destinati a facilitare l’accesso ai mezzi finanziari e a ridurre l’incidenza degli oneri del finanziamento.
 
L’Agenzia ricorda che la detrazione del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dalla Finanziaria 2007 (commi 344 e seguenti), è applicabile fino al periodo d’imposta 2010, secondo le modalità stabilite dal DM 19 febbraio 2007 . Tale detrazione, secondo quanto originariamente previsto dall’art. 10, comma 2, del DM 19 febbraio 2007, era compatibile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni, per i medesimi interventi.
 
La Circolare n. 36 del 31 maggio 2007 ha chiarito che l’eventuale concessione di contributi o incentivi, da parte di Regioni ed enti locali, comporta l’applicazione dell’art. 17, comma 1, lett. n bis), del DPR 917/1986 (TUIR), in base al quale le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti sono assoggettate a tassazione separata.
 
Successivamente è stato emanato il Dlgs 115/2008che, all’art. 6, comma 3, prevede che, dal 1° gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatti salvi i certificati bianchi e gli incentivi di diversa natura i quali sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti ministeriali.
 
Il Ministero dello Sviluppo Economico - interpellato dall’Agenzia - ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile agli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di  conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali. Il MSE ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali” contenuta nell’art. 6, comma 3, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali.
 
In conclusione, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione o di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
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