- interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino parti strutturali degli edifici, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
- installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoi esterni, fuori dai centri storici;
- pavimentazione di spazi esterni e arredi nelle pertinenze degli edifici;
- opere temporanee, serre mobili stagionali, movimenti di terra per le attività agricole.
Per realizzare questi lavori non sarà più necessario il titolo abilitativo; dovranno comunque essere rispettate le più restrittive disposizioni regionali, gli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, per l’efficienza energetica e per la tutela dei beni culturali e del paesaggio). Prima dell’inizio degli interventi sarà necessario informare il Comune, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori ( leggi tutto ).
Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è intervenuto proponendo di subordinare i lavori alla direzione di un professionista abilitato e iscritto all’albo. Il tecnico dovrebbe redigere gli elaborati e/o la relazione, allegarli alla comunicazione di inizio lavori e, al termine degli stessi, certificare che l’intervento non ha interessato il sistema strutturale dell’immobile, è compatibile con il contesto ambientale ed è igienicamente conforme alle norme vigenti (leggi tutto).
La presentazione del disegno di legge alla Camera è stata annunciata nella seduta del 16 febbraio scorso, ma il ddl non è ancora stato assegnato alla competente Commissione parlamentare.