Detrazione 55%: dal 15 marzo 2010 nuovi limiti di trasmittanza
RISPARMIO ENERGETICO
Detrazione 55%: dal 15 marzo 2010 nuovi limiti di trasmittanza
Pubblicato il decreto che modifica i valori da applicare nel 2010. Novità anche per gli impianti a biomasse
16/02/2010 - Saranno operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica, necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio scorso, il Decreto 26 gennaio 2010 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aggiorna il DM 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici.
Nuovi limiti per la trasmittanza termica
Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B al decreto, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.
Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B al decreto, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.
Per le strutture opache verticali, i limiti scendono (es.: in zona climatica A, da 0,56 a 0, 54); per le coperture i valori si riducono nelle zone da A a D (es.: da 0,34 a 0,32) e restano uguali in zona E ed F. Per i pavimenti i valori aumentano (es.: da 0,59 a 0,60 in zona A), mentre per le chiusure apribili e assimilabili, aumentano i valori relativi alle zone E ed F e scendono quelli relativi alle zone A e B.
Da notare che l'espressione "finestre comprensive di infissi" del DM 11 marzo 2008 è stata sostituita con "chiusure apribili e assimilabili" che, come spiega la nota alla tabella, comprende (oltre alle finestre vere e proprie) porte, finestre e vetrine anche non apribili.
Impianti a biomasse
Qualora l’intervento oggetto della detrazione fiscale del 55% includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, alle condizioni di cui al DM 11 marzo 2008, il nuovo DM 26 gennaio 2010 aggiunge:
- per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a del Dlgs 192/2005 , come previsto dall’art. 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 ;
- i soggetti che intendono detrarre le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, devono dichiarare il rispetto dei requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Inoltre, ai soli fini della detrazione del 55%, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.
Da notare che l'espressione "finestre comprensive di infissi" del DM 11 marzo 2008 è stata sostituita con "chiusure apribili e assimilabili" che, come spiega la nota alla tabella, comprende (oltre alle finestre vere e proprie) porte, finestre e vetrine anche non apribili.
Impianti a biomasse
Qualora l’intervento oggetto della detrazione fiscale del 55% includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, alle condizioni di cui al DM 11 marzo 2008, il nuovo DM 26 gennaio 2010 aggiunge:
- per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a del Dlgs 192/2005 , come previsto dall’art. 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 ;
- i soggetti che intendono detrarre le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, devono dichiarare il rispetto dei requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Inoltre, ai soli fini della detrazione del 55%, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.
Metodologie di calcolo
Per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e della trasmittanza dell’involucro edilizio, il DM 11 marzo 2008 faceva riferimento all’allegato I del Dlgs 192/2005 (Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici).
Per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e della trasmittanza dell’involucro edilizio, il DM 11 marzo 2008 faceva riferimento all’allegato I del Dlgs 192/2005 (Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici).
Il DM 26 gennaio 2010 modifica questa norma e dispone che si utilizzino le metodologie di calcolo di cui all’art. 3, del Dpr 59/2009. Inoltre, viene precisato che l’uso dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale di cui all’allegato G al DM 7 aprile 2008 è equivalente allo schema riportato all’allegato 2 al DM 26 giugno 2009 .
Entrata in vigore
Le disposizioni di cui al DM 26 gennaio 2010 si applicano a partire dal 30° giorno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 15 marzo 2010 (poiché il 14 è domenica, il termine slitta al 15). Entro tale data l’Enea dovrà adeguare il sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni del 55% trasmettono la documentazione.
Le disposizioni di cui al DM 26 gennaio 2010 si applicano a partire dal 30° giorno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 15 marzo 2010 (poiché il 14 è domenica, il termine slitta al 15). Entro tale data l’Enea dovrà adeguare il sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni del 55% trasmettono la documentazione.