Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B al decreto, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.
Da notare che l'espressione "finestre comprensive di infissi" del DM 11 marzo 2008 è stata sostituita con "chiusure apribili e assimilabili" che, come spiega la nota alla tabella, comprende (oltre alle finestre vere e proprie) porte, finestre e vetrine anche non apribili.
Impianti a biomasse
Qualora l’intervento oggetto della detrazione fiscale del 55% includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, alle condizioni di cui al DM 11 marzo 2008, il nuovo DM 26 gennaio 2010 aggiunge:
- per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi riportati nella tabella 4.a del Dlgs 192/2005 , come previsto dall’art. 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59 ;
- i soggetti che intendono detrarre le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, devono dichiarare il rispetto dei requisiti in sede di trasmissione all’Enea della documentazione prevista all’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
Inoltre, ai soli fini della detrazione del 55%, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a biomasse combustibili, si assume una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3.
Per il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e della trasmittanza dell’involucro edilizio, il DM 11 marzo 2008 faceva riferimento all’allegato I del Dlgs 192/2005 (Regime transitorio per la prestazione energetica degli edifici).
Le disposizioni di cui al DM 26 gennaio 2010 si applicano a partire dal 30° giorno dalla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 15 marzo 2010 (poiché il 14 è domenica, il termine slitta al 15). Entro tale data l’Enea dovrà adeguare il sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni del 55% trasmettono la documentazione.