1. nelle Regioni che hanno una norma regionale coerente con il nuovo articolo 6 del Testo Unico, o che non ce l’hanno affatto, la liberalizzazione è scattata il giorno stesso del’entrata in vigore del DL 40/2010; lo stesso vale per le regioni con una legge antecedente al Dpr 380/2001;
2. nelle Regioni che hanno una norma regionale che richiede la DIA, resta l’obbligo di presentarla.
FRIULI VENEZIA GIULIA - La legge sull’aumento delle cubature assoggetta a DIA le manutenzioni straordinarie ma, allo stesso tempo, amplia l’elenco degli interventi considerati di edilizia libera (tra cui la realizzazione di pertinenze di edifici fino a 100 mc, la pavimentazione di aree pertinenziali, gli interventi per il risparmio energetico, l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici) ( LR 19/2009 , Artt. 16 e 17).
Resta l’obbligo di presentare la DIA in Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Campania e Sicilia : queste Regioni hanno una legge regionale in materia edilizia, successiva al Dpr 380/2001, che richiede DIA per le manutenzioni straordinarie. Poiché la legge regionale prevale sul DL nazionale, la DIA continuerà ad essere richiesta.
LOMBARDIA - Le opere di manutenzione straordinaria sono considerate interventi edilizi minori per i quali occorre presentare Denuncia di Inizio Attività ( LR 12/2005, Art. 41 ).
EMILIA ROMAGNA - Sono obbligatoriamente assoggettati a denuncia di inizio attività gli interventi di manutenzione straordinaria, salvo che i Comuni non li assoggettino a permesso di costruire ( LR 31/2002, Art. 8 ).
VALLE D’AOSTA - Le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune ( LR 11/1998, Art. 61 ).
PROVINCIA DI TRENTO - La manutenzione straordinaria degli edifici e delle singole unità immobiliari è soggetta ad autorizzazione ( LP 22/1991, Art. 83 ).
PROVINCIA DI BOLZANO - Gli interventi soggetti a DIA sono indicati nei regolamenti edilizi comunali ( LP 13/1997, Art. 132 ).
Potranno essere effettuati senza alcun titolo abilitativo gli interventi di manutenzione straordinaria, cioè le “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.
Senza titolo abilitativo si potrà procedere anche alla realizzazione di:
- movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell'attività agricola;
- opere dirette a soddisfare esigenze temporanee e a essere rimosse entro 90 giorni dalla fine delle attività;
- serre mobili stagionali, senza strutture in muratura, funzionali all’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
- la realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Erano già liberalizzati gli interventi di:
- manutenzione ordinaria;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- opere temporanee per le attività geognostiche.
I limiti
Gli interventi non possono:
- riguardare le parti strutturali dell’edificio;
- incrementare il numero delle unità immobiliari;
- incrementare i parametri urbanistici (volumetrie e superfici).
Dovranno essere rispettate:
- le disposizioni regionali più restrittive;
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- le altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia:
• norme antisismiche;
• norme di sicurezza;
• norme antincendio;
• norme igienico-sanitarie;
• norme sull’efficienza energetica.
- le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La procedura
Prima dell’inizio degli interventi (ad esclusione delle serre mobili e dei movimenti di terra), sarà necessario informare il Comune, anche per via telematica, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.