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Rinnovabili in area agricola, Puglia bocciata due volte

Rinnovabili in area agricola, Puglia bocciata due volte

Annullata l'estensione ad 1Mw per impianti con Dia, il divieto di installazione in aree agricole di pregio, la deroga alla Via per le manutenzioni

Vedi Aggiornamento del 24/01/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 24/01/2012
31/03/2010 - La Dia e le manutenzioni devono essere regolate a livello centrale. È l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale , chiamata a pronunciarsi su due leggi della Regione Puglia in materia di installazione di impianti di energia rinnovabile, riduzione degli inquinanti e valutazione dell’impatto ambientale sugli impianti elettrici.
 
Ad essere colpita è la politica a sostegno delle rinnovabili intrapresa dalla Puglia.  La Regione, dopo aver innalzato a 1 Mw il limite per la procedura con DIA in alternativa alla Autorizzazione Unica con la Legge Regionale 31/2008 , aveva successivamente vietato la localizzazione a terra e in zona agricola per la promozione dei distretti energetici compatibili con il territorio. Nella Delibera di Giunta 1947/2009 erano infatti state indicate modalità di installazione alternative, come pensiline, serre e facciate, in grado di non produrre impatto sul suolo ( Leggi Tutto ).
 
Con la sentenza 119/2010 , depositata venerdì 26 marzo scorso, la Corte ha impugnato la Legge Regionale 31/2008 , che autorizzava la Giunta a stipulare accordi per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili.

Secondo la Corte Costituzionale le autorizzazioni in materia di energia costituiscono esclusiva competenza statale. L’estensione della capacità di generazione possono quindi essere individuate solo con decreto ministeriale di intesa con la Conferenza Unificata, senza lasciare margini di autonomia alle regioni.
 
La norma infati contrastava con il Decreto Legislativo 387/2003 , che recepisce la Direttiva comunitaria 2001/77/Ce su energie rinnovabili e mercato interno dell’elettricità, e che fissa a 20 Kw per il fotovoltaico, 60 Kw per l’eolico e 200 Kw per la biomassa i limiti entro i quali è possibile il ricorso alla Denuncia di inizio attività. Se disposizioni adottate a livello centrale non dispongono diversamente, per gli impianti di grandi dimensioni e capacità la Dia è sostituita infatti dall’ Autorizzazione Unica .
 
Come conseguenza della sentenza sono state impugnate anche le restrizioni operate nelle aree agricole di pregio , come quelle destinate alla coltivazione degli ulivi o ricadenti nella rete Natura 2000, dove la legge regionale vietava la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. 
 
La Corte ha considerato illegittima la disposizione dal momento che la distribuzione dell’energia deve avvenire in modo concertato come tutti i fattori strategici. Inoltre, nonostante non siano ancora state emanate le linee guida sui siti non idonei all’installazione degli impianti, le regioni non possono intraprendere azioni di esclusione unilaterali.
 
La Corte Costituzionale ha valutato anche la legittimità della Legge Regionale 25/2008   in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 15 mila volt.

La sentenza 120/2010 ha chiarito che le regioni non possono escludere dall'obbligo di valutazione di impatto ambientale la manutenzione ordinaria di questa tipologia di impianti, regolata dal D.lgs 152/2006, Codice dell'Ambiente, che non ammette deroghe da parte di norme locali.

Dura la reazione della Regione. L'Assessore al Lavoro Michele Losappio critica le motivazioni espresse dalla Corte Costituzionale, che nonostante riconosca l'inerzia statale nell'emanazione delle linee guida per il territorio, considera improprio l'intervento a livello locale per colmare la lacuna.

La Corte esclude inoltre che la Regione possa tutelare le aree protette e le zone di maggior valore paesaggistico e naturalistico con la proibizione ad installare parchi eolici e fotovoltaici, ma conferma l’obbligo per le imprese di passare attraverso la VIA e le Valutazioni di incidenza per ogni singolo progetto determinando nei fatti un affaticamento per gli Uffici della Regione e delle Province che nella grande maggioranza dei procedimenti porterà comunque allo stesso risultato di diniego.

Secondo Losappio si avranno da un lato procedure più lente e complesse di tutela delle aree sensibili e dall’altro iter macchinosi e lunghi per la concessione delle autorizzazione nelle altre aree. Una complicazione di cui a suo avviso non si sentiva il bisogno.
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